Circolare informativa del cliente del 20 Settembre 2021

DAL 15 OTTOBRE P.V. OBBLIGO DI GREEN PASS PER TUTTI I LAVORATORI

 Come comunicato con l’invio dl Comunicato Stampa n. 36 del Consiglio dei Ministri, è stato dato il via libera al Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori La bozza del testo del provvedimento a disposizione è composta di nove articoli: è il decreto legge sull’estensione del green pass a tutti i lavoratori, del settore pubblico e del comparto privato, inclusi i lavoratori autonomi e i professionisti, approvato a Palazzo Chigi. Certificato obbligatorio anche per le attività di volontariato, le partite Iva, baby sitter, colf e badanti.

Tamponi calmierati e sospensione per chi è senza certificato. Sanzioni da € 600 ad € 1500 per il lavoratore che entra nel luogo di lavoro (sia pubblico che privato) non mostrando il certificato verde. Il datore di lavoro che non controlla i Green Pass dei dipendenti è punito invece con la sanzione da € 400 ad € 1.000.

Nella bozza nessun riferimento allo smart working.

L’obbligo di Green Pass è previsto dal 15 ottobre fino a fine anno.

Le nuove disposizioni mirano a consentire l’accesso nei luoghi di lavoro solamente ai lavoratori che possano presentare la propria Certificazione verde in corso di validità.

L’intervento non si rivolge solamente al settore pubblico, ma punta ad una platea ben più ampia che coinvolge anche tutto l’ambito privato.

Questa misura, fortemente voluta dall’Esecutivo, si inserisce all’interno del complesso di misure adottate dal marzo dello scorso anno al fine di consentire al nostro Paese una ripresa economica nel pieno rispetto delle condizioni di prevenzione della diffusione del virus Covid-19.

SOGGETTI E LUOGHI INTERESSATI DALL’OBBLIGO

La risposta del Governo alla lotta al Coronavirus è quella di prevedere l’obbligatorietà del green pass per tutti i lavoratori.

Occorre, tuttavia, sottolineare come questa previsione non vada intesa quale condizione necessaria per prestare la propria attività, ma servirà solamente perché al lavoratore sia consentito l’accesso al luogo di lavoro. Viene, infatti, ancora garantita la possibilità di operare in regime di smart working.

Nello specifico il decreto legge in corso di emanazione, nell’integrare le disposizioni già contenute nel

D.L. n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021 si curerà della regolamentazione e della esibizione del Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro come di seguito specificato:

– dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, nei confronti del personale di tutte le Amministrazioni pubbliche e delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale. La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui sopra, anche sulla base di contratti esterni;

– dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, nei confronti dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e procuratori dello Stato, dei componenti delle commissioni tributarie;

– dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, nei confronti di chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato.

CONSEGUENZE E SANZIONI

Sono previste anche le “sanzioni” per i datori che non effettuano i controlli e per coloro che non si adeguano alla esibizione del Green Pass per gli accessi al lavoro.

Amministrazioni pubbliche: per coloro che sono colti senza la Certificazione verde sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza. Il personale, invece, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sarà considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione non sarà comunque dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Magistratura: simile trattamento alle amministrazioni pubbliche. In particolare l’assenza dall’ufficio

conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione sarà considerata assenza ingiustificata.

Inoltre l’accesso agli uffici giudiziari in violazione delle disposizioni introdotte integrerà un illecito disciplinare comportando anche la possibile sospensione dagli incarichi.

 Datori di lavoro privati: i lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, saranno sospesi dalla prestazione lavorativa senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, però, non saranno riconosciuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Inoltre la sospensione sarà comunicata immediatamente al lavoratore interessato e rimarrà efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. Anche qui le sanzioni in caso di accesso ai luoghi di lavoro o mancata esibizione del Green Pass sono stabilite da un minimo di 600 ad un massimo di 1.500 euro.

PROBLEMATICHE

Restano tuttavia ancora numerosi nodi ancora da sciogliere.

Primo tema fortemente dibattuto è quello relativo all’onerosità dei tamponi per coloro che non siano ancora vaccinati.

Il Governo, rispondendo ai dubbi di alcuni esponenti della maggioranza, ha stabilito l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione e per i soggetti “fragili”.

DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

La Certificazione verde Covid-19 al momento ha una validità di nove mesi (in attesa di essere estesa al nuovo limite di 12 mesi) a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo.

La Certificazione verde Covid-19, inoltre, sarà rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio.

La Certificazione verde Covid-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dalla medesima somministrazione.

La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

BM Consulting Service S.r.l.

 

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