Circolare informativa per il cliente del 07/01/2020

IN BREVE

  • In vigore la legge di Bilancio 2020: nuovi limiti per le detrazioni Irpef
  • Compensazione dei crediti d’imposta: chiarimenti sulle modalità di presentazione dei modelli F24
  • Interessi legali allo 0,05% dal 1° gennaio 2020
  • Le novità del Decreto Milleproroghe: bonus verde e incentivi per moto elettriche o ibride
  • Distributori di carburanti e trasmissione dei corrispettivi giornalieri: indicati nuovi termini
  • Quando e come applicare la marca da bollo in fattura
  • Registrazione di incassi e pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”
  • Termini di decadenza per l’accertamento fiscale
  • Deducibilità compensi amministratori
  • Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata
  • Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino
  • Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari
  • Bonus gasolio: pronto il software per il quarto trimestre 2019

 

APPROFONDIMENTI

  • Legge di Bilancio 2020: le principali novità per contribuenti e imprese
  • La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

 

IN BREVE

MANOVRA 2020

In vigore la legge di Bilancio 2020: nuovi limiti per le detrazioni Irpef

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui l’introduzione, per alcune tipologie di spese, di alcuni limiti reddituali per fruire delle detrazioni Irpef e l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per la fruibilità delle stesse.

 

In particolare, viene previsto che, partire dal 2020, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:

  1. per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  2. per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

La detrazione continua invece a spettare per intero, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter , D.P.R. n. 917/1986) e ai medicinali e prestazioni sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986).

Tali limitazioni non si applicano alle detrazioni spettanti per spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

 

Vedi l’Approfondimento

 

AGEVOLAZIONI

Compensazione dei crediti d’imposta: chiarimenti sulle modalità di presentazione dei modelli F24

L’Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019, ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione, precisando che l’obbligo di presentazione del modello F24 sussiste anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita Iva.

In particolare:

  1. le compensazioni di crediti d’imposta riguardanti le imposte sui redditi e addizionali, Irap e Iva devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” oppure avvalendosi di un intermediario abilitato;
  2. l’obbligo di utilizzare i servizi telematici delle Entrate non sussiste qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24. Resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici.

 

Al riguardo si ricorda che l’art. 3 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto Fiscale), convertito con modificazioni in legge n. 157/2019:

  • ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;
  • ha ampliato il numero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

In allegato alla Risoluzione è pubblicato l’elenco dei codici tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, che potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello della corretta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso.

 

VERSAMENTI

Interessi legali allo 0,05% dal 1° gennaio 2020

D.M. 12 dicembre 2019; D.Dirett. 20 dicembre 2019

Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale, che per l’anno 2019 era stato fissato allo 0,8%, diminuirà allo 0,05%, come stabilito con il D.M. 12 dicembre 2019.

La variazione del tasso legale ha risvolti anche in ambito fiscale:

  • in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi interessati, secondo un criterio di pro rata temporis; sarà quindi pari allo 0,8% dal 1° gennaio 2019 e allo 0,05% dal 1° gennaio 2020 e fino al giorno del ravvedimento;
  • in caso di rateazione delle somme dovute per effetto di istituti deflativi del contenzioso (quali adesioni agli inviti al contraddittorio o a PVC, accertamenti con adesione, acquiescenza all’accertamento, conciliazione giudiziale) la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi (Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 21 giugno 2011).

 

Con il decreto 20 dicembre 2019 sono stati inoltre stabiliti i nuovi coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, calcolati al saggio di interesse dello 0,05% per cento, da applicare agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020.

 

I nuovi coefficienti sono i seguenti:

Età del beneficiario

(anni compiuti)

Coefficiente

da 0 a 20

1900,00

da 21 a 30

1800,00

da 31 a 40

1700,00

da 41 a 45

1600,00

da 46 a 50

1500,00

da 51 a 53

1400,00

da 54 a 56

1300,00

da 57 a 60

1200,00

da 61 a 63

1100,00

da 64 a 66

1000,00

da 67 a 69

900,00

da 70 a 72

800,00

da 73 a 75

700,00

da 76 a 78

600,00

da 79 a 82

500,00

da 83 a 86

400,0

da 87 a 92

300,00

da 93 a 99

200,00

 

MANOVRA 2020

Le novità del decreto Milleproroghe: bonus verde e incentivi per moto elettriche o ibride

D.L. 30 dicembre 2019, n. 162

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 il decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 162/2019) recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.

Il provvedimento prevede, tra l’altro:

  • la proroga al 31 dicembre 2020 del “bonus verde”, la detrazione Irpef nella misura del 36% prevista per le spese sostenute per interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali e
  • il riconoscimento di un incentivo per l’acquisto di scooter e moto elettriche o ibride effettuato nell’anno 2020. Il contributo riconosciuto è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3.

 

IVA, ADEMPIMENTI

Distributori di carburanti e trasmissione dei corrispettivi giornalieri: indicati nuovi termini

Agenzia Entrate, Provvedimento 30 dicembre 2019

Con Provvedimento del 30 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il ministero dello Sviluppo Economico, è intervenuta a modifica delle disposizioni dettate con il precedente Provvedimento 28 maggio 2018, n. 106701, concedendo più tempo per la maggior parte degli operatori tenuti a trasmettere i corrispettivi giornalieri derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, quindi, scatta il 1° gennaio 2020 solo per gli impianti che, nel 2018, hanno erogato benzina e gasolio per una quantità superiore a 3 milioni di litri.

Sei mesi in più per i gestori di impianti che lo scorso anno hanno erogato volumi per oltre 1,5 milioni di litri: per loro, infatti, l’obbligo scatterà il 1° luglio 2020. “Finestra” ancora più ampia per i restanti operatori, per i quali l’adempimento diverrà obbligatorio tra un anno, il 1° gennaio 2021.

Il Provvedimento concede infine la possibilità ai soggetti con Iva trimestrale di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi, che potranno essere inviati entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

 

IVA, VERSAMENTI

Il ravvedimento operoso dell’acconto IVA 2019

È scaduto il 27 dicembre scorso il termine per il versamento dell’acconto IVA 2019, che poteva essere determinato con metodo previsionale, storico o calcolato per le operazioni al 20 dicembre.

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’acconto IVA si applica la sanzione dello 0,1% al giorno per i primi 15 giorni di ritardo.

Per chi versa dopo l’11 gennaio scatta invece l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione a metà delle sanzioni per i primi 90 giorni (e quindi fino al 26 marzo 2020).

 

IVA, ADEMPIMENTI

Quando e come applicare la marca da bollo in fattura

L’art. 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Sono generalmente esenti dall’imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.

L’imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro.

Se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, qualora questi ultimi siano di importo superiore a euro 77,47 è dovuta l’imposta di bollo (Circolare 2 gennaio 1984, n. 301333 e Risoluzione 3 luglio 2001, n. 98/E).

La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell’imposta di bollo (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:

 

Classificazione

Fattispecie

Norma IVA

Per importi > euro 77,47

Imponibili

Aliquota zero

Art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972

Non soggetto a bollo

Imponibili

Altre aliquote

 

Non soggetto a bollo

Esenti

 

Art. 10 D.P.R. n. 633/1972

Imposta di bollo euro 2,00

Non imponibili

Esportazioni e servizi internazionali

Art. 8, 8bis e 9 D.P.R. n. 633/1972

Non soggetto a bollo

Non imponibili

Cessioni intraUE

Art. 41, 42 e 58 D.L. n. 331/1993

Non soggetto a bollo

Non imponibili

Esportatori abituali

Art. 8 lett. c) D.P.R. n. 633/1972

Imposta di bollo euro 2,00

Non imponibili

Altre assimilate

Art. 72 D.P.R. n. 633/1972

Imposta di bollo euro 2,00

Reverse charge

 

Art. 17, commi 5 e 6, e art. 17ter D.P.R. n. 633/1972

Non soggetto a bollo

Reverse charge

 

Art. 46 D.L. n. 331/1993

Non soggetto a bollo

Fuori campo IVA

 

Artt. 2, 3, 4, 5, 7 e 15 D.P.R. n. 633/1972

Imposta di bollo euro 2,00

Fuori campo IVA

Regime minimi

 

Imposta di bollo euro 2,00

Fuori campo IVA

Regime forfettario

 

Imposta di bollo euro 2,00

Fuori campo IVA

Compenso occasionale

 

Imposta di bollo euro 2,00

 

CONTABILITÀ

Registrazione di incassi e pagamenti a cavallo d’anno nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

 

Vedi l’Approfondimento

 

ACCERTAMENTO

Termini di decadenza per l’accertamento fiscale

La legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) aveva apportato alcune novità in materia di termini di decadenza per l’accertamento in materia d’imposte dirette e IVA. A fronte dell’eliminazione del raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento in caso di reati tributari, sono stati prolungati i termini di decadenza.

Se la dichiarazione dei redditi o Iva è stata regolarmente presentata, è stabilito che le rettifiche e gli avvisi di accertamento dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (precedentemente era il quarto anno).

In caso invece di omessa presentazione della dichiarazione (o di presentazione di una dichiarazione nulla), l’avviso di accertamento dovrà essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo (precedentemente era il quinto anno).

I nuovi termini di decadenza per l’accertamento si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, pertanto per quanto riguarda i periodi d’imposta antecedenti al 2016 rimangono invariati i termini di decadenza per l’accertamento previgenti.

Esempio:

Per esempio quindi, gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2016 e relative al periodo d’imposta 2015 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020.

Gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2017 e relative al periodo d’imposta 2016 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2022.

Gli accertamenti relativi a dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate nel 2018 e relative al periodo d’imposta 2017 dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2023.

 

Rammentiamo che il 31 dicembre 2019 sono scaduti i termini per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a:

  • dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2016 e relative al 2015 per le attività di liquidazione automatica (36 bis, D.P.R. n. 600/1973);
  • dichiarazioni regolarmente presentate nell’anno 2015 e relative al 2014 per le attività di controllo formale (36 ter, D.P.R. n. 600/1973).

Nei confronti dei soggetti che hanno optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture/corrispettivi prevista dal D.Lgs. n. 127/2015 e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini per l’accertamento di due anni.

Attenzione: in caso di presentazione della dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, del D.P.R. n. 322/1998, ripartono i termini di decadenza dell’accertamento, a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione, sia per la dichiarazione integrativa a favore sia per la dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente.

 

La riapertura dei termini di accertamento non è però generalizzata a tutti gli elementi della dichiarazione ma riguarda solo gli elementi oggetto dell’integrazione.

 

Esempio:

Per esempio, se un contribuente rettifica la dichiarazione nell’anno “n+1” relativa all’anno “n” per eliminare un costo erroneamente dedotto:

·           il controllo automatico della dichiarazione resta fissato al 31 dicembre “n+7”

·           la possibilità di controllo relativamente al solo costo rettificato scadrà a fine “n+8”, perché i termini dovranno ripartire dall’anno “n+1”.

 

Concludendo, ecco il riepilogo delle annualità che si “chiuderanno” il 31 dicembre 2019:

 

Anno

Dichiarazione presentata

Dichiarazione omessa

Denuncia penale

Ipotesi generale

Regime premiale (S.S.)

Ipotesi generale

Dichiarazione omessa

2007

31.12.2012

 

31.12.2013

31.12.2016

31.12.2018

2008

31.12.2013

 

31.12.2014

02.01.2018

02.01.2019

2009

31.12.2014

 

31.12.2016

31.12.2018

31.12.2020

2010

31.12.2016

 

31.12.2016

31.12.2019

31.12.2021

2011

31.12.2016

31.12.2015

02.01.2018

31.12.2020

31.12.2022

2012

02.01.2018

31.12.2016

31.12.2018

31.12.2021

31.12.2023

2013

31.12.2018

02.01.2018

31.12.2019

31.12.2022

31.12.2024

2014

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2020

31.12.2023

31.12.2025

2015

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2021

31.12.2023

31.12.2026

 

Il regime premiale (S.S.) si riferisce al regime premiale legato agli studi di settore e disposto dall’art. 10 del D.L. n. 201/2011.

 

IRES

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti, sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

 

SCRITTURE CONTABILI

Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

  • 000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
  • 000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

 

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in

  • 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario).

 

SCRITTURE CONTABILI

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell’art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996 n. 695, sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.568,99 euro;
  • rimanenze finali 1.032.913,80 euro.

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

 

SCRITTURE CONTABILI

Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

Art. 7, c. 4 del D.L. 357/1994 e art. 12 octies D.L. 34/2019

Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.

Per le registrazioni relative al 2018 la stampa dei registri dovrà quindi essere effettuata:

  • entro il 2 marzo 2020 (tre mesi dopo il 2 dicembre 2019) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01 – 31/12);
  • per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo modello unico.

La norma prevedeva inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati dovevano risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.

Ora, a seguito della semplificazione introdotta dal D.L n. 34/2019 (Decreto Crescita), all’art. 12-octies, i registri contabili potranno essere stampati solo in caso di controllo da parte dell’Agenzia Entrate.

D’ora in poi, la stampa cartacea dei libri contabili sarà necessaria soltanto all’atto del controllo e su richiesta, ampliando così la possibilità, attualmente prevista per i soli registri IVA, a tutti i registri contabili che potranno essere aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.

 

AGEVOLAZIONI

Bonus gasolio: pronto il software per il quarto trimestre 2019

È disponibile il software utilizzabile dagli esercenti attività di autotrasporto per poter usufruire delle agevolazioni sul gasolio per uso autotrazione, da determinarsi sui quantitativi di prodotto consumati nel quarto trimestre 2019.

La relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2020.

La dichiarazione dev’essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.

Hanno diritto all’agevolazione:

  • gli esercenti dell’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
  • gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;
  • gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone;
  • le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1073/2009;
  • le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285;
  • le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.

 

APPROFONDIMENTI

MANOVRA 2020

Legge di Bilancio 2020: le principali novità per contribuenti e imprese

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui:

  • il blocco degli aumenti delle aliquote IVA per il 2020 e la rimodulazione per gli anni successivi;
  • la deducibilità del 50% dell’Imu sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
  • la stabilizzazione al 10% dell’aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;
  • l’abrogazione delle disposizioni del “decreto Crescita” (L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla legge n. 58/2019) che avevano introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante. Lo sconto in fattura sarà ora applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro;
  • la proroga di un anno, nella misura vigente nel 2019, delle detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati;
  • l’introduzione della detrazione Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, compresi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (bonus facciate);
  • l’introduzione, per alcune tipologie di spese, di alcuni limiti reddituali per fruire delle detrazioni Irpef e l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per la fruibilità delle stesse. In particolare, viene previsto che, partire dal 2020, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:
  1. per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  2. per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

La detrazione continua invece a spettare per intero, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter , D.P.R. n. 917/1986) e ai medicinali e prestazioni sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986). Tali limitazioni, inoltre, non si applicano alle detrazioni spettanti per spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

 

  • l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento;
  • il ripristino, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, della disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il rendimento da dedurre sarà pari all’1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell’Ires, che erano state introdotte al posto dell’Ace;
  • la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, la nuova disciplina è la seguente: per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%);
  • l’istituzione dell’imposta (Plastic Tax) sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili;
  • l’istituzione dell’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (Sugar Tax) nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma;
  • l’estensione della disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell’8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%)
  • l’introduzione di ulteriori condizioni per beneficiare del regime agevolato forfetario tra cui il limite di 20.000 euro di spese sostenute per il personale; l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro. Prevista inoltre la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro.

 

CONTABILITÀ

La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d’anno

nel regime “di cassa”

In vista della chiusura dell’esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l’imputazione di costi e ricavi a cavallo d’anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall’abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch’esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di crediti.

Nel caso di utilizzo dei contanti il momento del pagamento e quello dell’incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il pagamento avviene invece con assegno bancario o circolare, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull’assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o un successivo periodo d’imposta.

Nell’ipotesi in cui il pagamento avvenisse con bonifico rileva la cosiddetta “data disponibilità” che è la data in cui avviene l’accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l’impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un pagamento con la carta di credito, il compenso rileva quando avviene l’accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l’utilizzo della carta.

 

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

BM Consulting Service S.r.l.

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