Circolare informativa del cliente del 07 Maggio 2021
Di seguito riportiamo le anticipazioni del nuovo decreto “Sostegni-Bis” rese note con la bozza dello stesso decreto.
Con le nuove misure per il sostegno alle imprese, sono previsti ulteriori contributi a fondo perduto e credito d’imposta affitti.
Oltre al contributo a fondo perduto di cui al decreto “Sostegni”, art. 1 D.L. n. 41/2021, per il quale vi è tempo fino al 28 maggio 2021, oggi si prospetta un nuovo contributo a fondo perduto, ricco di sfaccettature.
Il nuovo contributo, infatti, in parte sarà erogato automaticamente, sulla scorta dei dati risultanti dall’istanza CFP “Sostegni”, ma a ciò si affiancherà una nuova possibilità, subordinata ad una nuova istanza ed avente presupposti che riguardano un diverso arco temporale.
La bozza del decreto “Sostegni-bis” prevede l’ennesima riedizione del contributo a fondo perduto, da un lato a erogazione automatica, e dall’altro su istanza, nel rispetto di precisi requisiti
Contributo a fondo perduto a erogazione automatica
Per quanto riguarda l’erogazione automatica, sarà accreditato un ammontare pari al 100% di quanto riconosciuto in base all’istanza presentata ai sensi del D.L. n. 41/2021, salvo che il contributo non sia stato percepito indebitamente o restituito.
L’accredito avverrà automaticamente in conto laddove si sia prescelta tale via in sede di presentazione dell’istanza CFP decreto “Sostegni”, mentre se la scelta effettuata in origine è stata quella della fruizione sotto forma di credito d’imposta da compensare con modello F24, sarà l’ammontare di tale credito d’imposta ad essere raddoppiato rispetto a quanto originariamente riconosciuto.
Tutto questo, tuttavia, subordinatamente al fatto che la partita IVA risulti ancora attiva alla data di entrata in vigore del decreto.
Contributo a fondo perduto su presentazione d’istanza
All’erogazione automatica si affianca quella subordinata a presentazione di istanza, che di fatto introduce un nuovo contributo a fondo perduto i cui requisiti guardano un arco temporale diverso da quello previsto dal D.L. n. 41/2021.
La bozza del decreto “Sostegni-bis”, infatti, prevede la possibilità di presentare una nuova istanza (ad avvenuta approvazione del decreto ed emanazione del necessario provvedimento attuativo da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate), nel rispetto delle seguenti condizioni:
Nel rispetto delle summenzionate condizioni, occorrerà presentare istanza, precisando se si intende fruire del contributo a fondo perduto con accredito in conto corrente oppure, in via alternativa e con scelta irrevocabile, mediante credito di imposta da utilizzare in compensazione con modello F24.
L’ammontare del CFP sarà variabile, applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile da aprile 2019 a marzo 2020 e aprile 2020 e marzo 2021; la percentuale è stabilita in base ai ricavi/ compensi del secondo periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (ovvero, secondo il medesimo riferimento già utilizzato per la verifica della soglia massima di 10 milioni), come segue:
In ogni caso il contributo riconosciuto non potrà essere superiore a 150mila euro.
Con riferimento al contributo a fondo perduto periodo da aprile 2019 a marzo 2020 confrontato con aprile 2020 e marzo 2021, potranno presentare istanza anche coloro che hanno già usufruito del CFP decreto “Sostegni”, laddove dai conteggi emergesse un contributo a fondo perduto di ammontare superiore a quello risultante in base al diverso arco temporale previsto dal D.L. n. 41/2021; in tale caso, il contribuente potrà godere del maggior contributo emergente dall’istanza, con le modalità originariamente prescelte.
La bozza del decreto Sostegni-bis prevede anche una riedizione del credito imposta locazioni.
Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator
Un primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, già previsto ai sensi dell’art. 28 del D.L. “Rilancio” n. 34/2020 fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 maggio 2021.
Ricordiamo che la misura è usufruibile a condizione che questi soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. Ricordiamo, inoltre, che al ricorrere dei requisiti il credito d’imposta per questa particolare tipologia di soggetti è pari al 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo ed al 50 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.
Imprese, professionisti, enti non commerciali
Inoltre, il decreto “Sostegni-bis” dovrebbe introdurre una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 ed anche in assenza di questo requisito per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Si tratta, in sostanza, dei medesimi soggetti che hanno potuto usufruire del CFP D.L. n. 41/2021. Il credito d’imposta, in questo caso, è svincolato dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
La bozza del decreto prevede che questo credito di imposta sia riconosciuto con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Quanto all’ammontare, ricordiamo che in questo caso il credito d’imposta spetta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e del 30 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda che comprendano almeno un immobile destinato all’attività.
Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti
BM Consulting Service S.r.l.