Detrazione fiscale del 110%

22 Luglio, 2020 / Categorie: Senza categoria

Circolare informativa per il cliente del 22 luglio 2020

DETRAZIONE FISCALE DEL 110%

L’agevolazione nota come bonus del 110 per cento, prevista dall’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”), spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, è stata oggetto di rilevanti modifiche in sede di conversione in legge del provvedimento, approvato in via definitiva e ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La detrazione fiscale del 110 per cento è applicabile alle spese sostenute (quindi, criterio di cassa, ovvero alla data del pagamento effettivo dei lavori, senza fare riferimento al momento di realizzazione dell’intervento) dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; inoltre, la detrazione va ripartita, tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali con rate di parti importo.

Inoltre, gli interventi di ecobonus devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio (anche degli edifici plurifamiliari), ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), rilasciato da un tecnico prima e dopo l’intervento.

AMBITO OGGETTIVO DEL BONUS 110%

Le agevolazioni di seguito riportate sono applicabili:

  • ai condomini;
  • alle singole unità immobiliari nei condomini;
  • agli edifici unifamiliari, anche se adibiti a seconda casa.

Interventi che beneficiano del 110%

Sismabonus:

Art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63:

  • interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, con specifico riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
  • interventi con una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore (vecchia detrazione del 70 per cento) o due classi di rischio (vecchia detrazione dell’80 per cento);
  • interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, con passaggio ad una classe di rischio inferiore (vecchia detrazione del 75 per cento) o due classi di rischio (vecchia detrazione dell’85 per cento), per un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio;
  • interventi di cui ai punti precedenti fruibili dagli Istituti autonomi per le case popolari, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti.

La detrazione del 110 per cento è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui sopra.

Ecobonus:

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Il limite di spesa per questi interventi è il seguente:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla Dir. n. 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento

Il limite di spesa per questi interventi è il seguente:

  • 20.000 euro, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, nonché, esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Il limite di spesa per questi interventi è di:

  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio (anche su spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito)

La detrazione del 110 per cento è applicabile a tutti gli altri interventi previsti nel citato art. 14 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui alla tabella riportata.

Si tenga presente che gli interventi in esame:

  • devono rispettare determinati requisiti ministeriali;
  • devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Impianti fotovoltaici e sistemi di cumulo

La detrazione del 110 per cento è applicabile all’installazione:

  • di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
  • contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Si tenga presente che l’installazione degli impianti deve essere eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di ecobonus o sismabonus descritti in precedenza.

Si precisa, inoltre, che, nei casi in cui si tratti di interventi di “ristrutturazione edilizia”, “nuova costruzione” o “ristrutturazione urbanistica” (art. 3, lett. d, e ed f, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), il limite di spesa per gli impianti fotovoltaici è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione in esame:

– non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura;

– è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito ovvero (novità introdotta con l’emendamento) non condivisa per l’autoconsumo e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura, previste dalla normativa europea, nazionale e regionale;

– spetta anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempre che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi.

AMBITO SOGGETTIVO DEL BONUS 110%

Dal punto di vista soggettivo, possono beneficiare della detrazione del 110 per cento:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Tali soggetti possono fruire della detrazione in esame anche per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio (quindi, anche per le seconde case);

(Resta fermo che non risulta possibile beneficiare della detrazione del 110 per cento per le abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.)

  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti (per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci);
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

CESSIONE DEL CREDITO, SCONTO IN FATTURA E COMPENSAZIONE ORIZZONTALE

Il decreto “Rilancio” prevede la possibilità che per le spese relative a determinati interventi edilizi si possa procedere con la cessione del credito ovvero ad uno sconto in fattura da parte dell’azienda che effettua i lavori.

Risulta, inoltre, possibile utilizzare il credito anche in compensazione Orizzontale (quindi, con imposte diverse) in base alle rate residue di detrazione non fruite.

Il comma 2 dell’art. 121 del decreto “Rilancio” individua gli interventi che possono essere oggetto di trasformazione in credito d’imposta, cessione o di sconto in fattura.

Nel dettaglio si tratta delle misure di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 917/1986 (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; si tenga presente che, con riferimento esclusivo ai lavori effettuati sulle parti comuni condominiali, sono compresi anche gli interventi di manutenzione ordinaria, ovvero le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti);
  • efficienza energetica, inclusi gli interventi previsti dal decreto “Rilancio”;
  • adozione di misure antisismiche, inclusi gli interventi previsti dal decreto “Rilancio”;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • installazione di impianti fotovoltaici, inclusi gli interventi previsti dal decreto “Rilancio”;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Da quanto sopra si evince che si tratta di lavori che vanno oltre a quelli ricompresi nel superbonus del 110 per cento.

Ciò premesso, per gli interventi di cui sopra, il decreto “Rilancio” prevede che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 le relative spese possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, in via alternativa:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Si precisa che a seguito della conversione in legge del decreto “Rilancio”, l’opzione potrà essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Si evidenzia, inoltre, che, per gli interventi in esame, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Dal punto di vista operativo, risulta opportuno ricordare che:

→ allo scopo di potere optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo, per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 del decreto “Rilancio”, i tecnici abilitati devono asseverare (tenendo presente che: copia dell’asseverazione deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Enea; la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio):

– il rispetto dei requisiti previsti dai decreti attuativi emanati ai sensi del comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013;

– la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

→ qualora siano stati effettuati gli interventi previsti dall’art. 119 del decreto “Rilancio” che consentono di fruire della detrazione del 110 per cento, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere ad un CAF il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni richieste e per il rilascio del visto di conformità sono detraibili nella misura del 110 per cento, qualora riguardino interventi di cui al citato art. 119 del decreto “Rilancio”.

Sempre il decreto “Rilancio” prevede che il beneficiario della detrazione in esame possa utilizzare il credito d’imposta relativo agli stessi interventi, più sopra individuati, in compensazione anche per quanto attiene alle rate residue di detrazione non fruite derivanti da anni precedenti. Si tenga comunque presente che il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali, con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Inoltre, la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

N.B.: Ai fini del controllo, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. Nei casi in cui sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari.

Con riferimento alla messa in sicurezza degli edifici dal pericolo sismico, la disposizione normativa prevede la possibilità, quindi non l’obbligo, di stipula di una polizza che copra il rischio da eventi calamitosi, a condizione che venga ceduto il sismabonus del 110 per cento alla stessa compagnia di assicurazione. In tale caso, la detrazione, prevista nella misura del 19 per cento, aumenta al 90 per cento del costo dell’assicurazione stipulata.

MODALITÀ DI ASSEVERAZIONE DELLA CONGRUITÀ DEI PREZZI

Nella bozza di decreto che conterrà le modalità per asseverare la congruità dei prezzi, nonché i relativi valori di riferimento, si evince quanto segue (fermo restando che si dovrà attendere il decreto definitivo):

  • dovrebbero essere proposti dei valori limite per gli interventi di miglioramento della prestazione energetica; invece, non dovrebbe essere imposta un’analoga limitazione per gli interventi di simultaneo miglioramento dell’efficienza energetica e della sicurezza sismica;
  • dovrebbe essere fornito un tariffario ministeriale per gli interventi in cui l’asseverazione del tecnico abilitato (contenente l’attestazione dei necessari requisiti tecnici) può essere sostituita dalla certificazione fornita dal produttore.

SANZIONI

Sanzioni in caso di false o infedeli attestazioni

E’ stato previsto un quadro sanzionatorio abbastanza severo in caso di rilascio di false attestazioni.

Nel dettaglio, la norma prevede:

  • ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa;
  • i soggetti responsabili delle attestazioni e asseverazioni devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata;
  • la non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio e si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 24 novembre 1981, n 689.

In caso di rilascio di un visto leggero non conforme, si applica la sanzione variabile da 258 a 2.582 euro, con sospensione della facoltà a rilasciare il visto in caso di recidiva o in presenza di gravi violazioni (art. 39, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 241/1997).

Sanzioni in caso di indebita fruizione dell’agevolazione

Se quanto detto sopra si riferisce all’impianto sanzionatorio in caso di false/infedeli attestazioni, non bisogna dimenticare, però, che altrettanto severe sono le sanzioni che si applicano per l’indebita fruizione della detrazione in mancanza dei requisiti di legge.

Ma, per l’agevolazione di cui si discute, il quadro sanzionatorio si complica in quanto è possibile cedere il bonus o ottenere lo sconto in fattura.

In linea generale, l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta negli ordinari termini di accertamento.

Andando per ordine e tralasciando gli eventuali risvolti di natura penale che potrebbero configurarsi, ad esempio, in caso di falsa fatturazione, nel caso sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti, che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate procede con il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto beneficiario, fermo restando anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, ma soltanto in presenza di concorso nella violazione.

Invece, se si ricorre alla cessione o allo sconto, occorrerà distinguere le responsabilità tra cedente e cessionario/fornitore.

Infatti, è previsto che:

  • beneficiari della detrazione (cedenti): vale quanto appena riportato e cioè che, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate provvede a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni;
  • fornitori e soggetti cessionari: rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

I controlli sulla spettanza della detrazione vengono effettuati in capo ai beneficiari e in capo a loro avviene il recupero dell’importo.

Resta ferma:

  • in presenza di concorso nella violazione, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (art. 9, comma 1 D.Lgs. n. 472/1997);
  • la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.

Le ipotesi sanzionatorie che si possono riscontrare in capo al beneficiario sono sostanzialmente due:

  • crediti non spettanti: si applica la sanzione del 30% (accertabile entro 5 anni dalla dichiarazione);
  • crediti inesistenti: la sanzione va dal 100% al 200% (accertabile entro 8 anni dall’utilizzo del credito).

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

BM Consulting Service S.r.l.

 

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