Rif. Normativi:
- Art. 26 D.Lgs n. 151/2015
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12 del 4 marzo 2016
Dal 12 marzo 2016 le dimissioni e le risoluzioni consensuali devono essere comunicate mediante la nuova procedura telematica. Per presentare le dimissioni e la risoluzione consensuale il lavoratore deve:
- essere in possesso del PIN INPS o, in alternativa
- richiedere l’assistenza di un soggetto abilitato (in questo caso il lavoratore non deve avere il PIN INPS)
I soggetti abilitati sono:
- Patronati
- Enti Bilaterali
- Organizzazioni sindacali
- Commissioni di certificazioni
La nuova procedura non si applica:
- Ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni
- Al recesso durante il periodo di prova
- Ai rapporti di lavoro domestico
- Alle dimissioni/risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri soggette alla convalida presso la DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) competente per territorio (art. 55 c. 4 D.Lgs 151/2001)
- Ai rapporti di lavoro marittimo
- Alle dimissioni/risoluzioni consensuali avvenute nelle sedi di cui all’art. 2113 c.c. (giudice, sede sindacale, commissioni provinciali di conciliazione)
- Alle dimissioni/risoluzioni consensuali intervenute presso le Commissioni di Certificazione di cui all’art. 76 del D.Lgs n. 276/2003 (Enti Bilaterali, DTL, Province, Università)
IL SISTEMA INFORMATICO DEL MINISTERO DEL LAVORO INVIERÀ AUTOMATICAMENTE IL MODULO ALLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA O ALLA PEC DEL DATORE DI LAVORO E ALLA DTL COMPETENTE.
LE DIMISSIONI/RISOLUZIONI CONSENSUALI PRESENTATE DAL LAVORATORE CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLA TELEMATICA, SARANNO INEFFICACI.
LE DIMISSIONI/RISOLUZIONI CONSENSUALI POTRANNO ESSERE REVOCATE CON LE STESSE MODALITÀ DELLA PRESENTAZIONE, ENTRO 7 GIORNI DALLA DATA DI TRASMISSIONE DEL MODULO.
SANZIONI: Il datore di lavoro che altera il modulo telematico è punito con la sanzione amministrativa da € 5.000,00 ad € 30.000,00.
N.B.: Lo Studio è a disposizione per facilitare l’accesso al servizio prestato da un Ente autorizzato.