Legge di Bilancio 2020- Modifica recupero Accise Gasolio Commerciale Autotrasportatori.

La Legge n. 160/2019, al comma 630 interviene sull’ambito applicativo dell’aliquota agevolata sul gasolio commerciale; fino ad oggi si faceva riferimento al gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 2 o inferiore.

A decorrere dal 1° ottobre 2020, all’art. 24-ter, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, all’alinea, le parole: «di categoria euro 2 o inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore».

L’applicazione dell’aliquota in parola, a partire dal 1° ottobre 2020 (inizio ultimo trimestre 2020) viene esclusa per i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori; inoltre, a partire dal 1° gennaio 2021 l’esclusione riguarda anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori. Categorie legate ai valori di emissioni inquinanti dei suddetti veicoli; si vedano ad esempio le Direttive 91/441/CEE – 91/542/CEE punto 6.2.1.A – 93/59/CEE ecc.

Periodo temporale di riferimento

Veicoli esclusi dall’aliquota agevolata

Fino al 30 settembre 2020

Categoria euro 2 o inferiore

Dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020

Categoria euro 3 o inferiore

Dal 1° gennaio 2021

Categoria euro 4 o inferiore

Viene dunque limitata la platea dei soggetti ammessi alla richiesta di rimborso del maggiore onere legato all’applicazione dell’accisa ordinaria sul gasolio usato come carburante rispetto a quella agevolata di cui al punto 4-bis della Tabella A allegata al Testo Unico delle accise, TUA.

Come da relazione illustrativa che accompagna la Legge di Bilancio, con le suddette modifiche si intende incentivare il turn over dei veicoli utilizzati dalle summenzionate categorie di esercenti le attività di trasporto merci e passeggeri con veicoli meno inquinanti. Gli investimenti agevolati e l’entità del contributo.

Il finanziamento è destinato:

  • agli investimenti avviati a fare data dall’entrata in vigore del decreto e fino al 30 settembre 2020 e
  • finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) o a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI.

I contributi non possono essere cumulati con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti.

L’entità del contributo concesso è compresa tra:

  • un minimo di 2.000 euro e
  • un massimo di 20.000 euro

per ciascun veicolo e varia in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.

Le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l’entità del contributo massimo riconoscibile, nonché le modalità di erogazione dello stesso, sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

criteri di valutazione delle domande devono assicurare la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti, al fine di ridurre l’impatto ambientale prodotto dai veicoli.

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

BM Consulting Service S.r.l.

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