Legge di Bilancio 2021

Circolare informativa del cliente del 04 gennaio 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. n. 46, è stata pubblicata la legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178). Il provvedimento, approvato in via definitiva dall’Aula del Senato in stessa data, conferma le misure in vigore dal prossimo anno, tra cui si evidenziano, in ambito fiscale, la proroga del Superbonus e degli incentivi per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici, il finanziamento di nuovi contributi per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi, la previsione di agevolazioni ed esenzioni fiscali per alcuni settori particolarmente danneggiati dalla pandemia, semplificazioni negli adempimenti Iva. Inoltre, sono rinnovati i crediti di imposta per beni strumentali 4.0 e tradizionali, ricerca, innovazione e design.  Per autonomi e professionisti colpiti dalla crisi, è previsto un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali nel 2021 e un’indennità straordinaria a sostegno del reddito.

DETRAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI (commi 8, 9)

La Legge rende definitiva la detrazione introdotta dall’art. 2 del D.l. 3/2020 a favore dei lavoratori dipendenti, che è entrata in vigore il 1° luglio 2020 e che sarebbe terminata, in assenza di intervento, il 31.12.2020.

Si tratta della detrazione di 600 euro per i redditi complessivi di 28.000 euro, che decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

L’importo della detrazione si calcola nel modo seguente:

Reddito annuo complessivo RC

Misura della detrazione

28.000 < RC < 35.000

480+120 *[(35.000-RC)/7000]

35.000 < RC <40.000

480*[(40.000-RC)/5000]

>40.000

zero

Si ricorda che la detrazione spetta titolari di redditi di lavoro dipendente (come definiti dall’articolo 49 del TUIR.

INCENTIVO PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE (commi 10-15)

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani di età inferiore ai 36 anni, che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’arco della loro vita lavorativa, è previsto l’esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.  

In particolare, si prevede:

  • L’esonero contributivo pari al 100% nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time, in luogo dei valori già previsti a regime, pari, rispettivamente, al 50 per cento ed a 3.000 euro su base annua (resta fermo che sono esclusi dall’esonero i premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
  • il riconoscimento dell’esonero, come nella norma vigente a regime, per un periodo massimo di 36 mesi, che viene, tuttavia, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • l’aumento del limite di età anagrafica, ai fini in oggetto, del lavoratore assunto, il quale non deve aver compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato (mentre la norma vigente a regime richiede che non abbia compiuto 30 anni).

 L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati (compresi gli enti pubblici economici) che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica.    

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE  2021-2022

Requisiti

Sgravio

Durata Sgravio

Regioni interessate

Esclusioni

s Età inferiore a 36 anni

s Primo rapporto di lavoro a tempo ind.

100%

36 mesi

tutte

s  Lavoro domestico

s  Posizioni dirigenziali

48 mesi

Regioni meno sviluppate

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE (commi 16-19)

Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n.92, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

Il beneficio, soggetto alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea, è riconosciuto per:

  • 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato;
  • 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

FONDO DECONTRIBUZIONE LAVORATORI AUTONOMI E DELLA SANITA’ (commi 20-22)

Viene previsto l’esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) per:

  • I lavoratori autonomi ed i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento.
  • I medici, infermieri e gli altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 (recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) assunti per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza.

L’esonero è previsto per l’anno 2021, nei limiti della dotazione di 1.000 milioni di euro dell’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

FONDO MISURE PER MATERNITA’, PERDITA DEI FIGLI, VIOLENZA DI GENERE (commi 23-28)

Vengono introdotte misure di conciliazione vita-lavoro volte, tra l’altro, a favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto, ad estendere le fattispecie per le quali è prevista la fruizione del congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo, a fornire assistenza psicologica ai genitori che hanno subito la perdita di un figlio, nonché agli autori di reati contro le donne.

In particolare, si prevedono:

  • 50 mln di euro per il 2021, da destinare al sostegno delle misure organizzative delle imprese per favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto;
  • 500 mila euro per il 2021 destinati al finanziamento delle attività di associazioni che prestino assistenza psicologica, psicosociologica in tutte le forme a favore dei genitori in relazione al lutto per la perdita dei propri figli.
  • L’estensione del congedo di paternità obbligatorio e facoltativo anche ai casi di morte perinatale;
  • L’autorizzazione per la spesa di 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per implementare all’interno degli istituti penitenziari trattamenti psicologici intensificati nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva;
  • L’incremento di 1 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo per i diritti e pari opportunità, al fine di contenere i gravi effetti economici, dell’emergenza COVID-19 sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, o vittime di violenza in condizione di povertà, (art. 105-bis del D.L. 34/2020) .

MISURE A FAVORE DEL LAVORO GIORNALISTICO (commi 29-32)

Con riferimento ai giornalisti lavoratori dipendenti, viene prevista l’estensione delle norme legislative statali che riconoscono alla generalità dei datori di lavoro sgravi (o esoneri) contributivi intesi alla salvaguardia o all’incremento dell’occupazione.

L’estensione opera per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021 ed è posta a carico del bilancio dello Stato. Il comma 30 pone altresì a carico del bilancio dello Stato, per il solo anno 2021, gli oneri relativi ai trattamenti di integrazione salariale, solidarietà e disoccupazione erogati dall’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”). Il comma 31 modifica alcuni termini temporali relativi al processo di riequilibro finanziario dell’INPGI (riguardo al quale un’ulteriore norma programmatica è posta dal successivo comma 32) e alla sospensione della norma sull’eventuale commissariamento.

ESONERO CONTRIBUTIVO GIOVANI COLTIVATORI DIRETTI E IAP (comma 33)

La Legge proroga la disposizione prevista nella legge di bilancio 2020, che prevede a favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LO SPORT DILETTANTISTICO (commi 34-35)

Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle:

  • federazioni sportive nazionali, e discipline sportive associate,
  • enti di promozione sportiva,
  • associazioni e società sportive dilettantistiche,

con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. 

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DILETANTISTICHE (commi 36-37)

Sospesi alcuni termini di versamenti e adempimenti fiscali e contributivi a beneficio delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

  • abbiano la sede legale o il domicilio fiscale in Italia
  • e operano nell’ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del DPCM del 24 ottobre 2020.

I versamenti sospesi sono quelli che cadono nei mesi di gennaio e febbraio 2021 ed in particolare riguardano:

  • le ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973) che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
  • versamenti delle imposte sui redditi.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI E IAP (comma 38)

Estesa per tutto il 2021 l’esenzione totale ai fini IRPEF per i redditi dominicali/ agrari dei coltivatori diretti/IAP, iscritti nella previdenza agricola.

PERCENTUALE COMPENSAZIONE CESSIONI DI ANIMALI VIVI (COMMA 39)

Per tutto il 2021 “le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate rispettivamente in misura non superiore al 7,7 e all’8%”. La disposizione, si ricorda, interessa i produttori agricoli che applicano il regime speciale previsto dall’articolo 34 del Dpr 633/1972, in base al quale essi determinano con modalità forfetaria (e non analitica) l’Iva pagata ai fornitori per le cessioni, appunto, di bovini e suini vivi.

IVA 10% PIATTI PRONTI (comma 40)

IVA al 10% per le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

Tali operazioni, pur continuando a definirsi cessioni di beni (e non somministrazioni) sono soggette ad aliquota ridotta.

IMPOSTA DI REGISTRO MINIMA PER TERRENI AGRICOLI (comma 41)

Per l’anno 2021, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, non si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, a condizione che:

  • i terreni siano qualificati come agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti;
  • gli atti di trasferimento siano posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

MODIFICA ALLA TASSAZIONE DEI RISTORI (commi 42, 43)

Modifica del regime fiscale di ristorni attribuiti ai soci di società cooperative.

Previa delibera assembleare, tali società hanno la facoltà di ridurre dal 26 per cento al 12,5% la ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale, in luogo del momento di rimborso dello stesso, come previsto dalle disposizioni generali. Tra i soci persone fisiche non sono compresi:

  • gli imprenditori individuali ex art. 65, comma 1, TUIR;
  • i detentori di partecipazioni qualificate ex art. 67, comma 1, lett. c), TUIR.

RIDUZIONE TASSAZIONE DIVIDENDI ENTI NON COMMERCIALI (commi 44-47)

A decorrere dall’esercizio in corso all’1.1.2021, gli utili percepiti dagli enti non commerciali ex art. 73, comma 1, lett. c), TUIR o da una stabile organizzazione in Italia di enti non commerciali di cui alla lett. d) del citato comma 1, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%.

Per usufruire della detassazione degli utili, gli enti non commerciali devono svolgere attività nei settori di interesse generale nei seguenti ambiti:

  • famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
  • prevenzione della criminalità̀ e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
  • ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
  • arte, attività e beni culturali.

RIDUZIONE IMU E TARI PENSIONATI ESTERI (COMMA 48)

Per i soggetti titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, a partire dal 2021:

  • l’IMU viene ridotta della metà,
  • e la TARI (la tassa sui rifiuti avente natura di tributo) o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo è dovuta in misura ridotta di due terzi (ovvero è dovuto il pagamento di un terzo dell’importo intero) per una sola unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, non locata o data in comodato d’uso.

INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO IN ITALIA DEI LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI (COMMA 50)

Viene concesso un allungamento temporale del regime fiscale agevolato dei cd. lavoratori impatriati anche ai soggetti[1] che:

  • hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020
  • e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i cd. lavoratori impatriati.

Tali soggetti, potranno fruire del regime fiscale agevolato dei cd. lavoratori impatriati per un ulteriore quinquennio, consistente nell’abbattimento del 50% del reddito di specie prodotto (disposizioni di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 5 del decreto-legge 34), previo versamento di un importo pari al 10 o al 5 per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia.

PROROGA 2021 DETRAZIONI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, BONUS MOBILI (comma 58 n.1 e 60)

Proroga per l’anno 2021 della detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).

Per tutto il 2021 viene prorogata anche la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di:

  • micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Prevista la proroga al 31.12.2021 della detrazione del 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR. Tale detrazione spetta anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Sempre fino al 31.12.2021 proroga anche del c.d. “bonus mobili”, aumentando da 10.000 a 16.000 euro la spesa massima su cui calcolare la detrazione IRPEF del 50%.

Tale detrazione potrà essere fruita da parte dei soggetti che nel 2021 sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

PROROGA 2021 BONUS FACCIATE (comma 58 n.2)

Proroga per il 2021 il c.d. “bonus facciate”, ossia la detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

BOUNUS IDRICO (commi 61-65)

Viene riconosciuto alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2021 (dotazione del “Fondo per il risparmio di risorse idriche”) e fino ad esaurimento delle risorse, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione:

  • di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto
  • e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

SUPERBONUS, ECOBONUS E SISMABONUS (commi 66-75)

Proroga della detrazione del 110% (cd Superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022), da ripartire tra gli aventi diritto:

  • in 5 quote annuali di pari importo,
  • e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) per le spese sostenute dal 1° luglio 2022).

Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023).

Rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

Sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Viene prorogata al 2022 l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali al 2022.

L’aumento del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.

La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

La Legge riscrive il co. 8 dell’articolo 119 del D.l. 34/2020, e prevede che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022, nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

  • 000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • 200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

Per gli interventi a cui si applica la detrazione, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

PROROGA 2021 BONUS VERDE (comma 76)

Proroga per tutto il 2021 dell’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, c.d. “bonus verde, consistente nella detrazione dall’imposta lorda del 36% della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e, pertanto, entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI VEICOLI AD ENERGIA ELETTRICA (commi 77-79)

Contributo pari al 40% del prezzo sostenuto per l’acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW, di categoria M1, da effettuarsi entro il 31.12.2021, con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell’IVA, a favore:

  • delle persone fisiche;
  • con ISEE inferiore a 30 mila euro.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA (comma 83)

Introdotta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa anche all’avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO ATTIVITA’ ECONOMICHE NEI COMUNI DI INTERESSE PER IL TURISMO STRANIERO (commi 87-88)

Il contributo a fondo perduto previsto per le attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico (di cui all’articolo 59 del D.L. n. 104/2020, cd. D.L. Agosto, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020), viene esteso agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni dove sono situati santuari religiosi (ove siano state registrate, nell’ultima rilevazione presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti).

Per i comuni diversi dai comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, le disposizioni del comma 87, hanno efficacia per l’anno 2021.

INGRESSO GRATUITO A MUSEI PER I CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO (COMMI 80-90)

Ai cittadini italiani residenti all’estero che attestino la loro iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), si consente di poter entrare gratuitamente nella “rete” dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all’art. 101 del d.lgs. 42/2004.

NUOVA SABATINI, FINANZIAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE (commi 95-96)

Viene previsto che il contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti agevolati concessi alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” (“Nuova Sabatini”), venga erogato in un’unica soluzione (ora previsto solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro).

VENTURE CAPITAL IN FAVORE DI PROGETTI DI IMPRENDITORIA FEMMINILE AD ELEVATA INNOVAZIONE (commi 107-108)

Al fine di sostenere investimenti in capitale di rischio in progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, realizzati entro i confini territoriali nazionali da società il cui capitale sia detenuto in maggioranza da donne, viene rifinanziato di 3 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo a sostegno del Venture capital, istituito dall’articolo 1, comma 209, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

CREDITO D’IMPOSTA CUOCHI PROFESSIONALI (commi 117-123)

Previsto un credito d’imposta per i cuochi professionisti, per un importo fino al 40% delle spese:

  • per l’acquisto di beni strumentali durevoli
  • e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Per cuochi professionisti si intendendo i soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.

L’agevolazione spetta fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023.

E-COMMERCE DELLE IMPRESE AGRICOLE (comma 131)

Per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, viene esteso il credito d’imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.  

DECONTRIBUZIONE SUD PER COVID-19 (commi 161-169)

Per contenere gli effetti straordinari determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree con grave disagio socioeconomico, l’esonero del 30% dei contributi previdenziali per tutti i dipendenti in forza nelle aziende del Sud, introdotto dal Decreto Agosto, resta confermato fino al 31 dicembre 2025, con la riduzione progressiva negli anni successivi fino al 2029:

  • in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;
  • in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Sono destinatarie in particolare le aziende con sede di lavoro situata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi.

PROROGA DECONTRIBUZIONE SUD

Lavoratori interessati

periodo

Percentuale

Regioni interessate

Settori esclusi

 

per tutti i dipendenti in forza in azienda

Fino al 2025

30%

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia

s  settore agricolo

s  lavoro domestico

s  enti pubblici economici 

 

2026-2027

20%

2028-2029

10%

RESTO AL SUD: AMPLIATA A PLATEA DEI BENEFICIARI (comma 170)

Ampliata la platea dei beneficiari della misura agevolativa denominata “Resto al Sud”, per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori, tra i 18 ed i 45 anni, nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, elevando da 45 a 55 anni la loro età massima.

PROROGA 2022 CREDITO D’IMPOSTA MEZZOGIORNO (commi 171-172)

Proroga al 31 dicembre 2022 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE CHE AVVIANO NUOVE ATTIVITA’ NELLE ZES (commi 173-176)

A favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), si prevede la riduzione dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona economica speciale del 50%, a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.

PROROGA CREDITO D’IMPOSTA POTENZIATO PER RICERCA E SVILUPPO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO (commi 185-187)

Proroga per il 2021 e 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19) in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, differenziandone la misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato.

PROROGA GARANZIA SACE (commi 206, 209)

Proroga fino al 30.06.2021 (in precedenza 31.12.2020) della concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.

Previsto anche un ampliamento dell’ambito applicativo delle garanzie SACE.

A decorrere dall’1.3.2021 fino al 30.6.2021, ai sensi del nuovo art. 1-bis.1, DL n. 23/2020 la garanzia SACE spa:

  • è rilasciata alle società di medie dimensioni (mid cap) ossia con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l’anno 2019);
  • a titolo gratuito;
  • fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a € 5 milioni, o inferiore tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

A decorrere dall’1.7.2021, le predette imprese (mid cap) possono accedere alle garanzie a condizioni di mercato e per una percentuale di copertura fino all’80% dell’importo del finanziamento.

TERMINI SCADENZA TITOLI DI CREDITO (comma 207)

Fino al 31 gennaio 2021 sono sospesi i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio.

MODIFICHE AL FONDO GARANZIA PMI (commi 216-218)

I finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, possano avere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, una durata di 15 anni (in luogo dei 10 anni attualmente previsti).

Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

COMPENSAZIONI MULTILATERALI DI CREDITI E DEBITI DA FATTURE ELETTRONICHE (commi 227-229)

Si prevede che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche.

Sono esclusi dall’ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche.

PROROGA CREDITO D’IMPOSTA SPESE DI CONSULENZA QUOTAZIONE PMI (comma 230)

Proroga al 31.12.2021 del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

Si tratta del credito d’imposta alle PMI in relazione alle spese di consulenza sostenute per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) europei, in misura pari al 50% delle spese e fino a un massimo di 500.000 euro.

INCENTIVI FISCALI ALLE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE (commi 233-243)

Al fine di incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021, viene consentito al soggetto risultante dall’operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). La trasformazione avviene in due momenti distinti, per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione.

Per fruire dell’incentivo le società che partecipano alle operazioni:

  • devono essere operative da almeno due anni
  • e non devono far parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente ai sensi delle norme del codice civile.

Sono escluse dall’agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi d’impresa.

La trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate è condizionata al pagamento di una commissione, pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni.

RIFINANZIAENTO DEL FONDO DI GARANZIA PMI (commi 244-247)

Prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dal decreto Liquidità. Fanno eccezione rispetto alla regola generale, le garanzie a favore delle imprese cd. “mid cap”, le quali sono concesse dal Fondo, alle condizioni ivi previste, fino al 28 febbraio 2021. Queste, ai sensi di quanto previsto dal comma 209 del disegno di legge, saranno invece rilasciate a valere sullo strumento “Garanzia ItaliaSACE, sino al 30 giugno 2021.

PROROGA DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (commi 248-254)

Prorogate dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all’apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale. La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.

MODIFICHE ALL’ART. 26 DEL DL34/2020 SUL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI (commi 263-264)

I commi in esame intervengono sulle misure previste dall’art. 26 del D.L. 34/2020 rubricato “Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni”.

 Prevista la proroga al 30 giugno 2021 di alcune delle misure di aiuto (crediti di imposta) previste dall’articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020. Le tre misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni sono:

  • Credito d’imposta sui conferimenti in denaro per aumenti di capitale
  • Credito d’imposta sulle perdite registrate nel 2020
  • Il Fondo Patrimonio PMI

 Con la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, si consente di eseguire l’aumento di capitale previsto entro il 30 giugno 2021, invece che entro il 31 dicembre 2020.

ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN TEMA DI PERDITE DEL CAPITALE SOCIALE (comma 266)

Viene sostituito integralmente l’articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, ampliandone l’ambito di applicazione. Il primo comma, che conferma la sostanza del citato articolo 6, disapplica gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.

Si prevede che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo.

Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

INTERVENTI DIRETTI A FAVORIRE LA SUCCESSIONE E LA TRASMISSIONE DELLE IMPRESE (commi 270-273)

Prevista un’ulteriore finalità del Fondo crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del D.L. n. 83/2012, ovvero il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali.

Per tale nuova finalità, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

Previste specifiche agevolazioni fiscali per le predette società, in particolare i commi 271-272 prevedono:

  • che gli importi di TFR che vengono destinati dai lavoratori alla sottoscrizione del capitale sociale delle cooperative in questione non concorra alla formazione del reddito imponibile dei medesimi lavoratori;
  • che le agevolazioni sull’imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni, nonché l’esenzione fiscale delle plusvalenze relative alle medesime operazioni, trovino applicazione anche nel caso di cessione di azienda relativa alle piccole società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

Infine, ai sensi del comma 273, le predette società cooperative sono tenute a rispettare la condizione di prevalenza che qualifica la cooperativa come “a mutualità prevalente”, a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.

ALLUNGAMENTO RESTITUZIONE MUTUI AGEVOLATI (comma 274)

I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi ai sensi di una serie di disposizioni legislative, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili.

TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA AZIENDE CESSATE (comma 278)

Proroga per gli anni 2021 e 2022 della possibilità di richiedere il trattamento di sostegno del reddito CIGS per le aziende cessate, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022.

PROROGA DEROGA PER CONTRATTI A TERMINE (comma 279)

Proroga della norma del Decreto Rilancio sull’utilizzo dei contratti a tempo determinato in deroga alla normativa sull’obbligo di causale, tale deroga resta consentita fino al 31 marzo 2021, in luogo del 31 dicembre 2020.

È possibile ancora, quindi, prorogare o rinnovare, una sola volta, un contratto a termine anche oltre i 12 mesi senza apporre la causale purché si resti all’interno del limite complessivo di 24 mesi di durata.

CIG CALL CENTER (comma 280)

Prorogate per l’anno 2021 le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center (previste dall’articolo 44, comma 7, del d.lgs. 148 del 2015), nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

FINANZIAMENTO INDENNITA’ FERMO PESCA (commi 282-283)

Ulteriori stanziamenti di risorse per il rinnovo dell’indennità onnicomprensiva, pari a 30,00 euro giornalieri per l’anno 2021, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di:

  • sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio
  • sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

SOSTEGNO AL REDDITO LAVORATORI DI IMPRESE SEQUESTRATE O CONFISCATE (comma 284)

Per il triennio 2021-2023, viene prorogato il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

INDENNITA’ LAVORATORI DELLA CAMPANIA (comma 291)

Estesa a tutti i lavoratori della regione Campania l’indennità prevista per i lavoratori disoccupati delle aree di crisi complessa della regione stessa (art. 1-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) con effetti prorogati per tutto il 2021.

TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE E ASSEGNO ORDINARIO PER EMERGENZA COVID (commi299-305 e 312-314)

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi ri-conducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione di CIG, CIGD e ASO (trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga):

  • per una durata massima di 12 settimane
  • per i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge: 1° gennaio 2021.

 Le dodici settimane devono essere collocate:

  • tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria,
  • e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

Le domande di accesso devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, il termine è fissato al 28 febbraio 2021.

Il trattamento di Cassa integrazione per il settore agricolo CISOA è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, da fruire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

INTEGRAZIONI SALARIALI LEGGE DI BILANCIO 2021

Tipo ammortizzatore

Durata massima

Periodo di utilizzo

note

CIG

12 settimane

Tra 1.1. e 31.3.2021

Periodi autorizzati prima del 1.1.2021 e utilizzati successivamente vengono conteggiati in questa nuova tranche

CIGD

12 settimane

Tra 1.1 e 30.6.2021

ASO

12 settimane

Tra 1.1 e 30.6.2021

CISOA

90 gg

Tra 1.1 e 30.6.2021

 

SETTORE PESCA

90 gg

Tra 1.1 e 30.6.2021

Sia per dipendenti che autonomi

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al 31 gennaio 2021, se posteriore. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e degli oneri rimangono a carico del datore di lavoro.

ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO AD AMMORTIZZATORI SOCIALI (commi 306-308)

Si riconferma per i datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono ulteriori settimane di ammortizzatori sociali, e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche:

  • l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL:
    • per un massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, e
    • nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020,

riparametrato e applicato su base mensile.

  • la possibilità per i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero ai sensi dell’articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale anche solo per un certo numero di dipendenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTO (commi 309-311)

Fino al 31 marzo 2021:

  • resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
  • restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (fanno eccezione i casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, CCNL o clausola del contratto di appalto.
  • resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
  • restano altresì sospese le procedure in corso.

Le sospensioni e le preclusioni sopracitate non si applicano nelle ipotesi di:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (tranne che per trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile) o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale sindacale
  • risoluzione consensuale con incentivo aziendale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione NASPI.

SOSTEGNO AL REDDITO PER LAVORATORI SETTORE PESCA (commi 315-318)

Viene riconosciuto per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021, un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca che hanno subito una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, la suddetta misura è riconosciuta a favore:

  • dei lavoratori marittimi, di cui all’art. 115 del codice della navigazione, imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari;
  • degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave da essi gestita, dei pescatori autonomi non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione separata INPS e dei soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca. Per tali soggetti, al fine del presente beneficio, la riduzione del reddito del primo semestre 2021 deve essere almeno pari al 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre del 2019.

La relativa domanda deve essere presentata all’INPS:

  • per i lavoratori subordinati, a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
  • per i lavoratori autonomi, entro il 30 settembre 2021.

FONDO GOL PRESSO ANPAL E AMPLIAMENTO ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE (commi 324-328)

Viene istituito un nuovo Fondo presso il Ministero del lavoro   destinato alla gestione ANPAL per un nuovo programma nazionale di misure di politiche attive per il lavoro, finanziato dal Fondo europeo React EU, denominato GOL: Garanzia di occupabilità dei lavoratori”. 

Nel 2021 parte dei 500 milioni di risorse previste saranno destinate all’ampliamento dell’assegno di ricollocazione anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • collocazione in cassa integrazione guadagni per sospensione
  • collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell’attività
  • percezione della NASPI da oltre quattro mesi
  • restano escluse le persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali possono raggiungere i requisiti di accesso alla pensione.

FONDO ASSISTENZA PEDIATRICA ONCOLOGICA (comma 239)

Viene portato a regime il fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica istituito dalla legge di stabilità 2018, con un finanziamento di 5 milioni di euro annui.

FONDO DIAGNOSI E ASSISTENZA ALZHEIMER (commi 230-232)

Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito, presso Ministero della salute, un fondo, denominato «Fondo per l’Alzheimer e le demenze», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

DETRAZIONE SPESE VETERINARIE (comma 333)

Viene aumentato l’importo massimo detraibile dall’IRPEF nella misura del 19% per spese veterinarie, che passa da 500 a 550 euro annui.

PROROGA OPZIONE DONNA (comma 336)

Il regime di anticipo pensionistico con calcolo dell’assegno interamente contributivo dedicato alle lavoratrici e denominato “Opzione donna” viene prorogato consentendo l’accesso a chi raggiunge i requisiti entro il 31 dicembre 2020 (in luogo del 31 dicembre 2019).  Sono richiesti in particolare:

  • un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e
  • un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Per il personale del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato è possibile presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2021, con effetti dall’inizio dell’anno scolastico o accademico 2021-22.

SEMPLIFICAZIONE EROGAZIONE PENSIONE DI CITTADINANZA (comma 337)

A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione di cittadinanza titolari anche di altro trattamento pensionistico, le due prestazioni vengono erogate contestualmente. Si conferma che nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo e prelevamento contante previsti per il Reddito di cittadinanza.

MODIFICA REQUISITO NON CONVIVENZA PER ISEE STUDENTI UNIVERSITARI (comma 338)

Viene modificato il Regolamento dell’ISEE ai fini della definizione dell’ISEE per il diritto allo studio universitario dello studente non convivente. Si prevede che il requisito della residenza fuori dalla famiglia di origine si calcoli per i due anni precedenti la data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica – DSU – e non più rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi.

PROROGA APE SOCIALE (commi 330-340)

Proroga della misura di anticipo pensionistico assistito dallo Stato denominata “APE sociale”, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni, anche per il 2021.

PIATTAFORMA PER RACCOLTA FIRME DIGITALI PER I REFERENDUM POPOLARI (commi 341-344)

Ai fini di una maggiore inclusione dei soggetti disabili alla vita pubblica viene prevista l’implementazione della piattaforma di raccolta firme digitali a norma dei regolamenti AGID agenzia per l’Italia Digitale, per la presentazione di proposte di referendum popolari.

ISOPENSIONE: CONFERMA ACCESSO ANTICIPATO (comma 345)

Proroga fino al 2023 della possibilità di accesso all’isopensione già a partire da 7 anni di anticipo rispetto all’età pensionabile, in luogo dei 4 previsti dalla legge istitutiva.

IX SALVAGUARDIA SOGGETTI “ESODATI” (commi 346-348)

I requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 2.400 unità, ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, sempre se   appartenenti a specifiche categorie.

Le istanze da parte dei lavoratori andranno effettuate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge con le procedure già previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 febbraio 2014.

PROROGA AMPLIAMENTO CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ ESPANSIVA (comma 349)

Proroga al 2021 delle disposizioni relative all’applicazione sperimentale del contratto di espansione estendendolo, in particolare, per il solo anno 2021, alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti e, entro specifici limiti, fino a 250 unità. La disposizione interviene, altresì, sul versamento a carico del datore di lavoro per la NASPI e sul versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata, riducendone gli importi.

NUOVI BENEFICI E SEMPLIFICAZIONI PROCEDURE LAVORATORI AMIANTO (commi356-361)

A decorrere dal 1° gennaio 2021, viene previsto che l’INAIL, attraverso il Fondo vittime amianto eroghi una prestazione aggiuntiva, nella misura percentuale del 15% della rendita già in godimento, ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata e, per i nuovi eventi accertati dal 1° gennaio 2021, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari ad euro 10.000.

Vengono inoltre previste disposizioni volte ad accelerare le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali, presso INPS ed INAIL, per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.

ASSEGNO DI NATALITA’ – BONUS BEBE’ (comma 362)

Prorogato anche per il 2021 l’assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) con le stesse modalità oggi vigenti. L’assegno sarà quindi assicurato per ogni figlio nato o adottato nel corso del 2021, fino al compimento del primo anno di età, con i seguenti importi:

  1. 920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza abbia un valore dell’ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
  2. 440 euro (120 euro al mese) con valore dell’ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
  3. 960 euro (80 euro al mese) con valore dell’ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.

Inoltre, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l’importo degli assegni è aumentato del 20 per cento.

CONGEDO DI PATERNITA’ (commi 363-364)

Il congedo obbligatorio di paternità viene ampliato per il 2021 portando la durata da sette a dieci giorni. Inoltre, si dispone che anche per il 2021 il padre possa astenersi facoltativamente per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima).

SOSTEGNO ALLE MADRI CON FIGLI DISABILI (commi 365-366)

Viene autorizzata la spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che facciano parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a proprio carico. 

Il requisito richiesto per il riconoscimento del contributo è una disabilità del figlio riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

PROCEDURA ESECUTIVA SU IMMOBILI (commi 376-379)

La Legge prevede la nullità delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata[2] e agevolata finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche. Nel caso in cui l’esecuzione sia già iniziata il giudice della esecuzione deve sospendere il procedimento esecutivo. Una specifica disciplina è prevista invece, nel caso in cui la procedura abbia avuto inizio su istanza dell’istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario

Nel caso in cui vi siano pendenti procedure concorsuali il giudice competente deve sospendere il relativo procedimento.

INNALZAMENTO ALIQUOTA PER INDENNIZZO CESSAZIONE COMMERCIALE (comma 380)

Dal 1° gennaio 2022, l’aliquota contributiva aggiuntiva per la Gestione Commercianti presso l’INPS per far fronte agli oneri derivanti dall’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento, invece dello 0,09 per cento attuale.

CONTRIBUTO LOCATORE PER RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE (commi 381-384)

La Legge istituisce un contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo (che costituisca abitazione principale del locatario), ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, in caso di riduzione del canone di locazione.

Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Il locatore, ai fini del riconoscimento del contributo, deve comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate stabilirà le modalità attuative di tale disposizione.

INDENNITA’ DI CONTINUITA’ REDDITUALE PER LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA (commi 386-401)

Viene istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano attività diverse dall’esercizio di imprese commerciali, per sei mensilità e di importo pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito. Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

I requisiti richiesti ai beneficiari sono i seguenti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
  • reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei tre anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
  • reddito dichiarato non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato con l’indice Istat
  • in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • con partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale.

PROMOZIONE DELLE COMPETENZE MANAGERIALI (commi 536-539)

Previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private. Il credito d’imposta è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:

  • 100% per le piccole e medie imprese,
  • 90% per cento per le medie imprese,
  • 80% per cento per le grandi imprese.

Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa annua pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.  

CARD CULTURA DICIOTTENNI (commi 576 e 611)

Rifinanziata per l’anno 2021, la Card cultura per i diciottenni (cd. 18app), utilizzabile per l’acquisto di determinati prodotti culturali. Come gli altri anni, le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

I soggetti beneficiari della carta sono:

  • i residenti nel territorio nazionale, in possesso – ove previsto – di permesso di soggiorno in corso di validità;
  • che compiono 18 anni d’età nel 2020 e 2021.

Il comma 611, dispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la medesima Card anche per l’acquisto di abbonamenti a periodici.

In generale, i beni acquistabili con la Card cultura sono:

  • biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
  • libri;
  • abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;
  • musica registrata;
  • prodotti dell’editoria audiovisiva;
  • titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
  • corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

AUMENTO CREDITO D’IMPOSTA SETTORE CINEMATOGRAFICO (commi 583-584)

La Legge eleva alcuni crediti d’imposta riservati al settore cinematografico. In particolare:

  • per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva aumenta dal 30% al 40%:
  • l’aliquota massima del credito di imposta;
  • l’aliquota del credito di imposta comunque riconosciuto per le opere cinematografiche;
  • l’aliquota del credito di imposta che può essere prevista in via prioritaria per determinate categorie di opere audiovisive.
  • per le imprese di distribuzione cinematografica ed audiovisiva quali eleva in maniera generalizzata (dal 30%) al 40% l’aliquota massima del credito di imposta;
  • eleva al 40% l’aliquota massima del credito di imposta riconosciuto alle imprese italiane di produzione esecutiva e di postproduzione, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere.

MODIFICA AL REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI (commi 595-597)

La Legge prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi[3], con effetto dal periodo d’imposta relativo al 2021, sia riconosciuto solo nel caso in cui vengano destinati alla locazione breve non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

Negli altri casi, a fini della tutela del consumatore e della concorrenza, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Tali disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da locare.

ESENZIONE IMU PRIMA RATA 2021 PER SETTORI DEL TURISMO (comma 599)

La Legge esenta dalla prima rata dell’IMU dovuta nel 2021 gli immobili dove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.

Si tratta in particolare dei seguenti immobili:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
  • alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
  • immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

CREDITO D’IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO ANCHE PER AGENZIE DI VIAGGI E TOUR OPERATOR (comma 6029

La Legge estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio, alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.

PROROGA 2022 CREDITI D’IMPOSTA PER FILIERA DELLA STAMPA (commi 608-610)

La Legge proroga fino al 2022 alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020. Si tratta:

  • del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari[4], concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online;
  • del credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole);
  • nonché del credito d’imposta per le testate edite in formato digitale, introdotto dall’articolo 190 del D.l. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio).

BONUS PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E PERIODICI ANCHE IN FORMA DIGITALE (commi 612-613)

Viene istituito un bonus aggiuntivo, per un importo massimo di 100,00 euro, rispetto al voucher per l’acquisizione di servizi di connessione ultraveloci, finalizzato all’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale a beneficio di nuclei familiari meno abbienti.

In particolare, per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l’acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell’importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati online ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

BONUS TV 4.0 (commi 614-615)

Il contributo previsto per l’acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, viene esteso anche e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete, al fine di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell’economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, assegnando ulteriori 100 milioni di euro per il 2021, che costituiscono limite di spesa.

ABROGATA IRBA (commi 628-630)

La Legge abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le norme che disciplinano l’applicazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, IRBA (art. 17 del d.lgs. 398/1990), secondo cui le regioni a statuto ordinario avevano facoltà di istituire con proprie leggi un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

PROROGA INCENTIVI ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI CO2 (commi 651-6599)

La Legge modifica per il 2021 la disciplina dell’imposta sui veicoli inquinanti, introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021 per l’acquisto di veicoli con emissioni superiori a 160 gr/Km di Co2. In particolare, viene previsto che per l’anno 2021 l’imposta si applicherà solo agli acquisti di veicoli con emissioni superiori a 191 gr/KM (anziché 161 gr/Km come previsto attualmente). L’importo resta variabile a seconda della fascia di emissione:

Co2 gr/km

Imposta (euro)

191-210

1.100

211-240

1.600

241-290

2.000

Superiore a 290

2.500

 La Legge prevede anche per il 2021 il contributo statale per l’acquisto (anche in locazione finanziaria) di autoveicoli nuovi (cat. M1) con emissioni fino a 60 g/Km di Co2, sia con che senza rottamazione di un altro veicolo, aventi un prezzo inferiore a 50.000 euro. L’importo del contributo è confermato in:

  • 000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011,
  • ed in 1.000 euro in mancanza di rottamazione;

in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale.

È previsto inoltre un contributo statale di 1.500 euro per chi acquista dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 in Italia (anche in locazione finanziaria) un veicolo nuovo di fabbrica, con emissioni di Co2 superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM, di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione, con un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell’Iva. È richiesta la contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011, e che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro.

La Legge prevede un contributo statale per l’acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 di:

  • veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate);
  • nonché di autoveicoli speciali[5] di categoria M1[6].

Il contributo è differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all’alimentazione e all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV.

CREDITO D’IMPOSTA CARGO-BIKE (commi 698-699)

La Legge prevede un credito d’imposta annuo nella misura massima del 30% delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, alle microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2021.

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta sono demandati ad un decreto attuativo.

VUOTO A RENDERE NELLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI (commi 760-766)

Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riuti­lizzo degli imballaggi usati, viene introdotto un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori) aventi la sede operativa all’interno delle zone economiche ambientali (ZEA) che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari.

Il contributo è pari a 10.000 euro ciascuno, verrà corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Inoltre, sempre al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere, gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all’atto della resa dell’imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell’imballaggio contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Agli utilizzatori che hanno concesso l’abbuono è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun utilizzatore ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Le disposizioni attuative verranno emanate con apposito decreto.

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI NUOVI (commi 1051-1063 e 1065)

La Legge estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, apportandovi alcune modifiche. Viene previsto in particolare che possano fruire del credito d’imposta le imprese che:

  • a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022
  • oppure entro il 30.06.2023

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato

Il credito d’imposta:

  • spetta alle imprese residenti in Italia;
  • non spetta alle imprese:
  • in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
  • destinatarie di sanzioni interdittive.

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi. Vi sono tuttavia una serie di esclusioni dal beneficio come ad esempio i veicoli, i fabbricati e i beni materiali strumentali per i quali sia previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

Il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda della tipologia di beni ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo; fanno eccezione gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, per i quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

CREDITO D’IMPOSTA IN RICERCA E SVILUPPO E CREDITO D’IMPOSTA IN FORMAZIONE 4.0 (commi 1064, 1066-1067)

La legge proroga fino all’anno 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020. Proroga al 2022 anche del credito d’imposta formazione 4.0.

Il comma 1066, incrementa di 5 milioni per l’anno 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario dell’Università. Tale importo andrà destinato dal Ministro dell’università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l’ambiente (CURSA) per realizzare progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0.

Il comma 1067 stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, al fine assicurare, previa convenzione, il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d’imposta in beni strumentali e dal credito d’imposta in ricerca e sviluppo.

CONTRASTO FRODI NEL SETTORE DEI CARBURANTI (commi 1075-1078)

Diverse le disposizioni inserite che riguardano adempimenti dei gestori di depositi di prodotti energetici sottoposti ad accisa, con finalità antifrode:

  • Esteso l’obbligo di dotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021.
  • Il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata, condizione necessaria per evitare il pagamento anticipato dell’IVA a carico del gestore di deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA.
  • Introdotta infine una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali.

CONTRASTO FRODI CON UTILIZZO DEL FALSO PLAFOND IVA (commi 1079-1083)

Viene istituito un meccanismo automatico di blocco delle lettere d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, ovvero i contribuenti che, all’esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d’intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio. In tale caso si inibisce inoltre l’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA.

PLASTIC TAX E DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICICLAGGIO DI IMBALLAGGI PER ALIMENTI (commi 1084-1085)

Diverse le modifiche introdotte alla disciplina della plastic tax, quali:

  • L’introduzione delle preforme nei semilavorati,
  • estensione dell’imposta ai committenti,
  • il rappresentante fiscale di soggetti non residenti viene reso solidale ai fini del pagamento,
  • elevata la soglia di esenzione dall’imposta,
  • riduzione delle sanzioni amministrative,
  • estensione dei poteri di verifica e controllo dell’Agenzia delle dogane,
  • differita al 1° luglio 2021 la data di entrata in vigore dell’imposta.
  • a decorrere dal 2021, la possibilità di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente (previsto dal D.M. Sanità 21 marzo 1973), viene resa strutturale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA D’IMPOSTA SUL CONSUMO DI BEVANDE ADULCORATE – RINVIO E MODIFICHE SUGAR TAX (comma 1086)

Estesa la platea dei soggetti obbligati al pagamento della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. sugar tax), attenuate le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e differita la decorrenza dell’imposta al 1° Gennaio 2022.

CREDITO D’IMPOSTA SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE (commi 1087-1089)

Viene riconosciuto un credito di imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio dell’acqua potabile per le spese sostenute da:

  • persone fisiche,
  • soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni,
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,

Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore:

  • per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale
  • e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale,

per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO NEI COMUNI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 21/08/2017 (comma 1094)

Prorogata, fino al 31 dicembre 2021, la sospensione dei termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

LOTTERIA DEGLI SCOTRINO E CASHBACK (commi 1095-1097)

Vengono introdotte modifiche alla disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

In materia di misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback) viene chiarito che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI PREVENTIVI (comma 1101)

Ampliata la possibilità per il contribuente di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi, che la legislazione vigente limita al periodo in corso alla data di presentazione dell’istanza per gli accordi conseguenti a quelli con altre autorità estere (accordi bilaterali o multilaterali) o di stipula dell’accordo con l’amministrazione finanziaria nazionale (accordi unilaterali), fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento previsto dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.

L’ammissibilità della richiesta di accordo preventivo è subordinata al versamento di una commissione calcolata in ragione del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante.

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (commi 1098-1100)

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021.

TERMINI TRIMESTRALI ANNOTAZIONI IVA (comma 1102)

Per i contribuenti minori, viene previsto l’allineamento delle tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta. In particolare, si stabilisce che l’annotazione possa essere fatta entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

ABOLIZIONE ESTEROMETRO (commi 1103-1104)

A partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati riguardanti le operazioni effettuate con l’estero, non avverrà più con la comunicazione attraverso il sistema cosiddetto esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica.

Conseguentemente:

  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione come previsto dall’articolo 12-ter del decreto-legge 34 del 2019 o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni);
  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Vengono modificate inoltre le sanzioni per omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere introducendo due nuovi periodi che stabiliscono le nuove sanzioni applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022.

 

SANZIONE

LIMITE MASSIMO

(MENSILE)

SANZIONE DIMEZZATA (200€)

OMESSA TRASMISSIONE

2 € per fattura

400 €

se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati

ERRATA TRASMISSIONE

ESENZIONE FATTURA ELETTRONICA SISTEMA TESSERA SANITARIA (comma 1105)

Estesa al 2021 l’esenzione dall’emissione di fatture elettroniche per i soggetti che trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI (comma 1108)

Viene chiarito che per il pagamento dell’imposta di bollo, dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio, è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

NUOVE SANZIONI IN TEMA DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI (commi 1109-1115)

A decorrere dal 1° gennaio 2021, viene introdotto un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, definendo le sanzioni:

  • per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione
  • ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;
  • per i casi di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti;
  • per la mancata tempestiva richiesta di intervento di manutenzione;
  • per l’omessa installazione e per la manomissione degli strumenti trasmissione.

VIOLAZIONE

SANZIONE DAL 1° GENNAIO 2021

Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi

90% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro

Memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri

Mancata emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto

Emissione di scontrini, ricevute fiscali o documenti di trasporto per importi inferiori a quelli reali

Le sanzioni di cui sopra si applicano anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici. In tal caso, se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti è punita con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.

Il comma 1111 stabilisce che per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione.

La lettera b) sempre del comma 1111, stabilisce che la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro prevista per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale (comma 5, articolo 11 del richiamato decreto n. 471) si applica anche all’omessa installazione degli strumenti di memorizzazione e trasmissione telematica, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate.

La lettera c) sempre del comma 1111, dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli strumenti trasmissione telematica o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni in materia di memorizzazione e trasmettono telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.

Il comma 1113 stabilisce che le sanzioni previste per l’omessa installazione dei registratori di cassa si applica anche all’omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione dei corrispettivi, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell’Agenzia delle entrate.

Infine, in tema di ravvedimento, il comma 1114 stabilisce che non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati incompleti o inesatti quando la violazione è già stata constatata.

La legge chiarisce che, la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti che attestano l’operazione stessa (documento commerciale e fattura) è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.

Differita l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso, ai fini dell’obbligo di memorizzazione, dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021. Di conseguenza a decorrere dal 1° luglio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

ABROGAZIONE IMPOSTA MONEY TRANSFER (comma 1117)

Abrogata l’imposta sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer che era stata introdotta dal decreto 119/2018.

COLLABORAZIONI TECNICO-SPORTIVE DILETTANTISTICHE (comma 1121)

La società Sport e Salute S.p.A. viene inserita nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZONI (commi 1122-1123)

Prorogata al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, con aliquota fissata all’11 per cento.

ALIQUOTE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

ALIQUOTA

AMBITO DI APPLICAZIONE

11%

Partecipazioni qualificate

11%

Partecipazioni non qualificate

11%

Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola

 SIGARETTE ELETTRONICHE (commi 1124-1125%)

Viene innalzata l’imposta di consumo prevista per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.

Anno

Prodotto

2021

2022

 Dal 1° gennaio 2023

Contenente nicotina

15%

20%

25%

Non contenente nicotina

10%

15%

20%

Viene inoltre stabilito che il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione pari al 10 per cento dell’imposta gravante su tutto il prodotto giacente.

Infine, il comma 1125 dispone cha la vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale è consentita secondo le modalità definite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

TABACCO RISCALDATO (comma 1126)

Previsto l’aumento progressivo in tre anni l’accisa per il cosiddetto tabacco riscaldato.

La misura del prelievo viene così fissata (rispetto alla vigente percentuale del venticinque per cento dell’accisa):

MISURA DEL PRELIEVO

PERIODO

30%

2021

35%

2022

40%

Dal 1° gennaio 2023

AGEVOLAZIONI FISCALI RIENTRO STUDENTI DALL’ESTERO (comma 1127)

Con un’interpretazione autentica delle agevolazioni fiscali per studenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero contenute nella legge n. 238 del 2010, si definisce che le fisiologiche interruzioni dell’anno accademico non precludono l’accesso agli incentivi fiscali agli studenti rientranti in Italia dopo avere svolto continuativamente attività di studio all’estero.

DISPOSIZIONIPER DEPOSITI DI PRODOTTI ENERGETICI ASSOGGETTATI AD ACCISA (commi 1128-1129)

In merito licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, si prevede che per il diniego della licenza e la sospensione dell’istruttoria per il relativo rilascio, nonché per la sospensione e la revoca della stessa licenza, trovino applicazione le più stringenti condizioni attualmente previste per i depositi a imposta sospesa (di cui all’articolo 23, commi 6 -9 del TUA).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI (commi 1130-1133)

Viene fissato un nuovo termine per l’attribuzione delle concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023.

Il versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 può essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di:

  • 800 euro per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni
  • e di 1.400 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni.

La quota residua per la copertura dell’intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022.

FONDO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LA VIOLENZA DI GENERE (commi 1134-1139)

Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, è istituito un fondo denominato “Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere”, con una dotazione di 2.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Destinataria delle risorse del Fondo sono le associazioni del Terzo settore che:

  • rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere;
  • svolgano la propria attività da almeno tre anni e presentino un curriculum dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle finalità sopra enunciate.

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

BM Consulting Service S.r.l.

Scarica la circolare