Rinvio al 28/02/2021 per gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento Agenzie delle Entrate Riscossione

Circolare informativa del cliente del 02 febbraio 2021

Dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni, recupero di crediti d’imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. I termini per la notifica di accertamenti e cartelle, nonché dei versamenti dovuti, già oggetto di precedenti sospensioni, sono stati ulteriormente prorogati fino al 28 febbraio 2021.

Per questi atti, notificati entro il 28 febbraio 2022, non sono dovuti:

  • gli interessi per ritardato pagamento, di cui all’art. 6 del D.M. 21 maggio 2009;
  • gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui all’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto.

Prorogata al 28 febbraio 2021 anche la sospensione della notifica dei seguenti atti:

  • comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • comunicazioni di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
  • atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 e all’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
  • atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641.

Sono alcune delle novità contenute nel D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 , approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri e pubblicato il 30 gennaio in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento dispone tra l’altro l’abrogazione dell’art. 1 del D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, con il quale si prorogava fino al 31 gennaio 2021 la sospensione delle notifiche e dei versamenti già oggetto di sospensione fino al 31 dicembre 2020 ad opera dei decreti anti-Covid emanati nel 2020.

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

BM Consulting Service S.r.l.

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