“RISTORI QUATER”

Circolare informativa del cliente del 01 dicembre 2020

“RISTORI QUATER” – PROROGA DI DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E NUOVI CONTRIBUTI  A FONDO PERDUTO

Il Consiglio dei Ministri, nella tarda serata di venerdì 29 novembre, ha approvato il decreto “Ristori quater”, contenente ulteriori misure di sostegno alle categorie economiche più colpite dalla pandemia ed il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap e delle scadenze relative ai versamenti tributari.

Col D.L. 30 novembre 2020 n. 157 “Ristori quater”, si prevede lo slittamento, per tutti i contribuenti del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP dal 30 novembre al 10 dicembre.

Invece, per il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi (comprese le imposte sostitutive) e IRAP, le proroghe interessano solo le “partite IVA” e sono suddivise su due date.

Oltre alla mini-proroga al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione degli acconti di novembre, è prevista un’estensione della proroga al 30 aprile 2021 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Tale proroga si applica inoltre ad attività oggetto delle misure restrittive indicate nel provvedimento a prescindere dal fatturato.

Prevista anche la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva in scadenza a dicembre.

Estesi al 1° marzo 2021 i termini di versamento relativi a “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”.

PROROGA AL 10 DICEMBRE PER ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP

Soggetti ammessi

Esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia.

Nuovo termine

La scadenza passa dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

PROROGA AL 30/04/2021 PER ACCONTI IRPEF, IRES E IRAP

Proroga al 30/04/2021 per soggetti con diminuzione di fatturato

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, e che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Proroga al 30 aprile 2021 – Soggetti di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto “Ristori-bis”

La proroga si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, anche ai:

  • soggetti che operano nei settori economici di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto “Ristori-bis” (D.L. n. 149/2020), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone “rosse”;
  • ai ristoranti operanti nelle zone “rosse” ed “arancioni”.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021.

Proroga al 30 aprile 2021 – Soggetti ISA (Decreto “Agosto”)

Resta confermata la proroga al 30 aprile 2021 – disposta dall’art. 98 del decreto “Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) – per i contribuenti ISA e quelli aderenti al regime forfetario del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Tale proroga si applica ai contribuenti che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Proroga al 30 aprile 2021 – Soggetti ISA di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto “Ristori-bis”

Resta altresì ferma la proroga al 30 aprile 2021 – disposta dall’art. 6 del decreto “Ristori-bis” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149) – dei termini di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, individuati dall’art. 98, comma 1, del “decreto di agosto” (D.L. n. 104/2020):

– operanti nei settori economici indicati negli allegati 1 e 2 al medesimo D.L. 149/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (“zone rosse”), inoltre

– esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (“zone arancioni”).

Tale proroga si applica a prescindere dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN SCADENZA A DICEMBRE

Esercenti attività d’impresa, arte o professione del territorio nazionale (*)

Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte (ex artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, dovute in qualità di sostituti d’imposta;
  • ai versamenti Iva;
  • ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Avvio dell’attività successivamente al 30 novembre 2019 (*)

Tale sospensione opera anche per i soggetti che hanno avviato l’attività dopo il 30 novembre 2019.

Attività senza diminuzione di fatturato (*)

Tale sospensione si applica anche, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione di fatturato/corrispettivi, ai soggetti:

– che esercitano attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;

– che esercitano attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree “rosse” o “arancioni”;

– che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al D.L. n. 149/2020;

– che esercitano attività alberghiere, di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree “rosse”.

(*) Ripresa della riscossione

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

DICHIARAZIONI DEI REDDITI ED IRAP

Prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione (in via telematica) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap, in scadenza il 30 novembre 2020.

La misura era stata annunciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con Comunicato stampa n. 269 del 27 novembre 2020.

PROROGA “ROTTAMAZIONE TER” E “SALDO E STRALCIO”

Esteso dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine di versamento relativo:

  • alla “rottamazione-ter” (artt. 3 e 5 del D.L. n. 119/2018, e art. 16-bis del D.L. n. 34/2019);
  • al “saldo e stralcio” (art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018).

Il termine del 10 dicembre 2020 era stato fissato dall’art. 68, comma 3, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Possono accedere ai contributi a fondo perduto previsti dall’art. 1 del decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) anche i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e che esercitano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1.

Secondo quanto annunciato dal Comunicato Stampa n. 81/2020 del Consiglio dei Ministri, emanato a seguito dell’approvazione del decreto legge, la platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto viene estesa a diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.

CONTRIBUTI PER LA RISTORAZIONE

Attraverso una modifica dell’art. 58, comma 2, del “decreto di agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), si prevede che possano accedere ai contributi previsti per la filiera della ristorazione le imprese con codice ATECO prevalente 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), 56.21.00 (Catering per eventi, banqueting), 56.29.10 (Mense), 56.29.20 (Catering continuativo) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (Alberghi), nonché con codice ATECO 55.20.52 (Attività di alloggio connesse alle aziende agricole) e 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12.

INDENNITA’ PER LAVORATORI AUTONOMI

È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di 1.000 euro anche ai lavoratori autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

In particolare, possono accedere alla misura i lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in esame siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

Tali soggetti, inoltre:

  • per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione.

L’indennità sarà erogata dall’Inps previa presentazione di un’apposita richiesta entro il 15 dicembre 2020.

GIOCHI

Il decreto prevede che il saldo del PREU e del canone concessorio del V bimestre 2020 (settembre-ottobre) sia versato in misura pari al 20% dell’importo dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, entro il 18 dicembre 2020.

Il restante 80% potrà essere versato con rate mensili di pari importo, oltre agli interessi legali: la prima rata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo; l’ultima rata entro il 30 giugno 2021.

RATEIZZAZIONI

Con la nuova enunciazione dell’art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973, si prevede tra l’altro che a seguito della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, oppure il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene aumentata a 100.000 euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione.

I contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.

Situazione di “obiettiva difficoltà”

Relativamente alle richieste di rateazione presentate entro il 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a centomila euro.

ESENZIONE IMU

Le disposizioni in materia di esenzione dal versamento dell’IMU di cui all’art. 177, comma 1, lettera b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, all’art. 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, all’art. 9, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e all’art. 5, comma 1, del D.L. 9 novembre 2020, n. 149, si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria, come individuati dall’art. 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.

ISTITUZIONE FONDO PEREQUATIVO

È istituito un fondo finalizzato a realizzare, nell’anno 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza Covid-19, da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensioni fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

BM Consulting Service S.r.l.

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