L’art. 9 del D.L. n. 38/2026 (da convertire in legge entro il 26 maggio 2026) ripristina l’esenzione dalla ritenuta alla fonte del 20% sui premi corrisposti ad atlete e atleti dilettanti, limitatamente alle somme erogate dal 28 marzo al 31 dicembre 2026. La misura riprende quanto già previsto, per il periodo febbraio–dicembre 2024, dal D.L. 215/2023.
L’agevolazione opera fino alla soglia di 300 euro per sostituto d’imposta nel periodo. È importante precisare che si tratta di una soglia, non di una franchigia: se il premio complessivo supera 300 euro, l’intero importo è assoggettato a ritenuta, senza tassazione solo sull’eccedenza. La norma comporta un alleggerimento fiscale sui micro-premi, ma richiede una gestione anagrafica e contabile puntuale per monitorare la soglia per ciascun’atleta e sostituto.