D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96 – Trasparenza retributiva e parità di genere

Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026 ed entrato in vigore il 7 giugno 2026, attua la Direttiva (UE) 2023/970 e introduce un sistema strutturato di trasparenza retributiva volto a garantire la parità di remunerazione tra uomini e donne per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Il decreto si applica a tutti i contratti di lavoro subordinato, compresi apprendistato e rapporti dirigenziali, a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e parziale, con esclusione del lavoro domestico e di quello intermittente.

Dal 7 giugno 2026 sono operativi per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, quattro adempimenti immediati:

  • gli annunci di selezione devono indicare la retribuzione iniziale o la fascia retributiva, definita con criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, con riferimento al CCNL applicato;
  • è vietato richiedere alle candidate e ai candidati, anche indirettamente tramite soggetti terzi, informazioni sulle retribuzioni percepite nei rapporti di lavoro in essere o precedenti;
  • i datori di lavoro devono informare annualmente tutto il personale dell’esistenza del diritto di richiedere dati sui livelli retributivi medi per categorie omogenee e delle modalità per esercitarlo;
  • sono nulle le clausole contrattuali che impediscano di rendere nota la propria retribuzione; le clausole già presenti nei contratti individuali si considerano automaticamente prive di effetto.

Diritto di informazione individuale

Ciascuna lavoratrice e ciascun lavoratore può richiedere annualmente di ricevere per iscritto entro due mesi i livelli retributivi medi, ripartiti per genere, delle categorie che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il diritto può essere delegato a rappresentanti sindacali o organismi di parità. I datori di lavoro con meno di 50 dipendenti sono esonerati dall’obbligo di rendere disponibili i criteri per la progressione economica.

Rapporto periodico sul divario retributivo

I datori di lavoro con almeno 100 dipendenti sono tenuti a comunicare all’Organismo di monitoraggio del Ministero del Lavoro i dati sul divario retributivo di genere. Le modalità operative di raccolta e trasmissione saranno definite con decreto ministeriale entro settembre 2026; le scadenze per fascia dimensionale sono le seguenti:

Sanzioni

Le violazioni sono assoggettate ai rimedi del Codice delle pari opportunità (D.Lgs. n. 198/2006): il giudice può ordinare la cessazione del comportamento discriminatorio e il risarcimento del danno, con ammende fino a 50.000 euro o arresto sino a sei mesi in caso di inottemperanza.

L’onere probatorio ricade sul datore di lavoro, tenuto a dimostrare l’assenza di discriminazione. La sanzione amministrativa ordinaria è compresa tra 5.000 e 10.000 euro; per chi beneficia di agevolazioni pubbliche o appalti, in caso di recidiva, è prevista l’esclusione da appalti e benefici fino a due anni. Su diversi profili applicativi si attendono ancora chiarimenti ufficiali, che saranno comunicati non appena disponibili.