La legge 22 maggio 2026, n. 88, di conversione del DL 38/2026, ha nuovamente modificato la disciplina IVA delle operazioni permutative, riscrivendo l’articolo 13, comma 2, lettera d) del DPR 633/1972. Il criterio del costo, introdotto dalla legge di bilancio 2026 come parametro esclusivo per la determinazione della base imponibile nelle permute, viene ora superato: la base imponibile torna a essere costituita dal valore monetario pattuito nel contratto tra le parti, con l’unico limite che tale valore non può risultare inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni e alle prestazioni effettuate da ciascun contraente.
L’intervento allinea la disciplina interna al principio, più volte affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (cause C-33/93 e C-380/99), secondo cui la base imponibile IVA deve riflettere il corrispettivo realmente pattuito tra le parti — il cosiddetto valore soggettivo — e non un valore oggettivo stimato in via astratta, riservato invece a ipotesi tassative previste dall’articolo 80 della direttiva 2006/112/CE.
La nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026; sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità della disciplina previgente prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, senza obbligo di rettifiche o rimborsi. Per le imprese che ricorrono a operazioni permutative diventa quindi essenziale che i contratti indichino con chiarezza il valore monetario attribuito a ciascuna prestazione scambiata, verificando che non risulti inferiore ai costi effettivamente sostenuti.