Il 1° maggio 2024 è entrata in vigore la Legge n. 56 del 29 aprile 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024, cd. “Decreto PNRR”, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Di seguito si fornisce una sintesi delle disposizioni di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta conte- nute nella predetta Legge, evidenziando sia le novità introdotte in sede di conversione che, in forma tabellare, le misure confermate.
NOVITÀ
Di seguito si illustrano le novità che interessano i datori di lavoro/sostituti d’imposta.
Disposizioni in materia di appalti per il contrasto del lavoro irregolare – art. 29, comma 2
Di assoluto rilievo risulta essere la modifica apportata dalla Legge n. 56/2024 di conversione del D.L. n.
19/2024 (c.d. Decreto PNRR) al contenuto dell’articolo 29, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 276/2003 in tema di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare.
In particolare, la Legge n. 56/2024 dispone che al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e
nel subappalto spetti un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello
previsto dal contratto collettivo (nazionale e territoriale) stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel
settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.
Somministrazione di lavoro – art. 29, comma 4
La Legge n. 56/2024 di conversione del D.L. n. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR) interviene in tema di importodelle sanzioni previste dal rinnovato articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003.
In particolare, la Legge n. 56/2024 specifica che è l’importo delle pene pecuniarie proporzionali, senzala determinazione dei limiti minimi o massimi, che non può, anche senza la determinazione dei limitiminimi o massimi, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
Il nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti – art. 29, comma 19
La Legge n. 56/2024, in sede di conversione, è intervenuta anche a modifica dell’articolo 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024 (cfr. Aggiornamento AP n. 107/2024), il quale, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, riscrive completamente l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, introducendo, a decorrere dal 1° ottobre 2024, il nuovo “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”.
In particolare, la Legge di conversione prevede che, a far data dal 1° ottobre 2024, per operare lavori edili in cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, scatterà l’obbligo di detenere la c.d. patente a “crediti” per:
• imprese e
• lavoratori autonomi.
Sono esclusi da tale obbligo:
• coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
• le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui
all’articolo 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;
• le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno
Stato non appartenente all’UE in possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente
autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo la
legge italiana.
La patente a “crediti” verrà rilasciata, in formato digitale, dall’INL e costituirà per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili un vero e proprio titolo abilitante. Il rilascio della patente è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
• iscrizione alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura;
• adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei
prestatori di lavoro, degli obblighi formativi di cui al presente decreto;
• possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
• possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
• possesso del Documento di regolarità Fiscale (DURF) di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
• avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla
normativa vigente.
Nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’INL.
Il possesso dei suddetti requisiti avviene mediante autocertificazione del richiedente secondo le
norme contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000.
Le modalità di presentazione della richiesta di rilascio della patente, i contenuti informativi, nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione saranno individuati con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INL.
La Legge di conversione prevede la revoca della patente in caso di eventuale dichiarazione mendace circa la sussistenza di uno o più dei requisiti summenzionati, accertata successivamente al rilascio della medesima. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti e potrà subire decurtazioni a seguito di accertamenti da cui ne consegua l’adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio. È consentito a imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili purché siano pari o superiore a 15 punti.
Il possesso di un punteggio inferiore a 15 crediti non consente a imprese e lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, escluso il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto
in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all’articolo 19 del D.L. n. 36/2022, convertito dalla Legge n. 79/2022, unitamente a ogni informazione utile contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 81/2008.
La riformulazione legislativa ha riguardato anche le norme sulla decurtazione dei crediti della patente, le cui fattispecie (inserite come Allegato I-bis nel D.Lgs. n. 81/2008) vengono riportate di seguito in ordine di gravità.
I crediti sono suscettibili di decurtazione qualora nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti o
preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, siano stati adottati provvedimenti definitivi
sanzionatori (accertanti le violazioni summenzionate), i quali, secondo la riformulazione in oggetto,
sono costituiti dalle sentenze passate in giudicato o ordinanzeingiunzione di cui all’articolo 18
della Legge n. 689/1981.
Ai fini della decurtazione dei crediti, l’amministrazione che emana i provvedimenti definitivi è tenuta a comunicarli entro 30 giorni dalla notifica ai destinatari, anche con modalità informatiche, alla competente sede territoriale dell’INL. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nella tabella sopraesposta, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Il nuovo testo ha mantenuto la previsione contenuta nel D.L. n. 4/2024 secondo cui l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) può sospendere, in via cautelare, la patente fino a un massimo di dodici mesi, se nei cantieri si verifichino infortuni che provochino la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14, del D.Lgs. n. 81/2008.
La Legge n. 56/2024 stabilisce che lo svolgimento di attività in cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 da parte di un’impresa o lavoratore autonomo sprovvisto di patente o di documento equivalente o con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti comporta:
• il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, e comunque, non inferiore a euro 6.000 nonché
• l’esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per un periodo di sei mesi.
La Legge n. 56/2024 alla lettera b) del comma 19 mantiene la previsione contenuta nel D.L. n. 19/2024, la quale introduce, nell’ambito degli adempimenti a carico del committente o del responsabile dei lavori di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, l’obbligo di verifica del possesso:
• della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 nei
confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto
ovvero
• per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione
SOA, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma
8 dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008.