DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI MADRI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Circolare informativa per il Cliente del 16 Febbraio 2024

 La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto, per il triennio 2024-2026, un esonero totale della quota di contribuzione previdenziale a favore delle lavoratrici con figli. Tale decontribuzione è riconosciuta esclusivamente alle dipendenti assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato madri di tre o più figli, fino al diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di €3.000,00, ripartiti su base mensile. 

Limitatamente al 2024, dell’esonero in trattazione, possono beneficiare anche le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di due figli, fino al decimo anno di età del figlio più piccolo. 

 Sono escluse: 

  • Le madri di un solo figlio (anche se disabile)
  • Le lavoratrici domestiche
  • Le pensionate
  • Le lavoratrici a tempo determinato
  • Le libere professioniste
  • Le disoccupate 
  • Le collaboratrici occasionali 

 In base a quanto sopra esposto, si può osservare come, in termini di decorrenza e durata: 

  • L’esonero è riconosciuto a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già possesso dei requisiti legittimanti, o dal mese di realizzazione dell’evento per i casi in cui la nascita del secondo o di ulteriore figlio si concretizzi in corso d’anno. 
  • Per le madri con due figli, l’agevolazione spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e solo per il periodo di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. 
  • Per le mamme con 3 o più figli, il beneficio vale, dal 2024 al 2026, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026. 

Ed in termini di tipologia contrattuale: 

  • Il beneficio sia riconosciuto esclusivamente se sussiste un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
  • Possono godere dell’agevolazione anche la lavoratrici madri assunte con contratto di apprendistato. 
  • Qualora un rapporto di lavoro venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero troverà applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, non comportando benefici in capo al datore di lavoro, non richiede il possesso del Durc da parte di quest’ultimo. 

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice, nel limite massimo di € 3.000,00 annui, da riparametrare su base mensile con le seguenti modalità: 

  • La soglia massima di esonero mensile è pari ad € 250,00 (€ 3.000,00/12) 
  • Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, il beneficio va riproporzionato ai giorni di vigenza del contratto, in particolare € 8,06/giorno (€ 250,00/31).

Per i rapporti di lavoro part time la soglia rimane la medesima dei tempi pieni, senza alcuna decurtazione o riparametrazione. 

L’Inps, tramite circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, rende noto come il beneficio in esame sia strutturalmente alternativo all’esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti (riduzione del 7% o 6% dell’aliquota contributi Inps c/dipendente), esaurendo, il primo, l’importo massimo esonerabile sulla quota contributi a carico della lavoratrice. Di conseguenza, se in una mensilità (esempio: mese di erogazione della tredicesima o quattordicesima mensilità) ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambi gli esoneri, gli stessi devono intendersi tra loro alternativi. 

Preme evidenziare come, tenuto conto della parificazione tra filiazione naturale e gli istituti dell’adozione e dell’affidamento, ai fini dell’ applicazione della disciplina in parola, deve riteneri che la riduzione contributiva spetti anche alle lavoratrici che hanno bambini in affidamento o in adozione. 

L’Inps chiarisce che non comporta decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva: 

  • La premorienza di uno o più figli
  • L’eventuale fuoriuscita di uno o più figli dal nucleo familiare
  • L’assenza di convivenza di uno dei figli
  • L’affidamento esclusivo al padre

L’Inps, con circolare 27/2024, ha individuato la competanza di febbraio 2024 come mese di inizio fruizione dell’esonero, con recupero della contribuzione versata in eccedenza nel mese di gennaio 2024 a partire dalla busta paga di marzo 2024 ed entro la mensilità di maggio 2024. Lo Studio specifica che ad oggi non sono ancora disponibili le modalità di fruizione dell’esonero nel gestionale di elaborazione, lo Studio si riserva di conguagliare l’esonero in parola anche nel mese di marzo 2024. 

Per godere della misura in trattazione, le lavoratrici dovranno rendere noto al datore di lavoro la loro volontà di avvalersene, compilando e consegnando apposita certificazione (che troverete allegata alla presente), in cui verranno indicati il numero di figli e loro codici fiscali. 

L’erronea e/o non chiara esposizione dei dati anagrafici dei figli comporterà la mancata applicazione del beneficio o revoca dello stesso. 

E’ riconosciuta la possibilità di comunicare il numero e codice fiscale dei figli direttamente all’Inps tramite apposito appllicativo, che ad oggi, tuttavia, non risulta ancora attivo. Per questo motivo, per evitare controproduttivi ritardi nella fruizione dell’agevolazione, si consiglia vivamente la trasmissione dei dati richiesti al datore di lavoro, tramite consegna dell’ apposito modulo debitamente compilato e firmato. 

Chiediamo gentilmente la collaborazione dei datori di lavoro nell’ attività di censimento e raccolta delle certificazioni, richiedendo che le stesse, una volta compilate e firmate, ci vengano recapitate entro e non oltre il giorno 26 febbraio 2024. 

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento di Vostro interesse.