Con l’art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024, Finanziaria 2025, il Legislatore ha esteso agli amministratori di società l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese.
SOGGETTI OBBLIGATI AL DEPOSITO
La modifica dell’art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, ha esteso agli amministratori di società l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese.
In base alle indicazioni fornite dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiNiT), sono interessati all’obbligo:
- gli Amministratori di tutte le imprese (siano esse società di persone o di capitali) costituite in forma societaria che svolgono attività imprenditoriale;
- per “amministratore” si intende il soggetto al quale formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione, in senso ampio (sono ricompresi i liquidatori della società);
- l’obbligo riguarda le persone fisiche che svolgono l’incarico e non l’organo e pertanto, in presenza di più amministratori dell’impresa, va iscritto un indirizzo PEC per ciascun amministratore;
- ancorché la norma non preveda specifiche indicazioni e limitazioni in merito all’indirizzo PEC dell’amministratore, PEC dell’amministratore e PEC della società devono essere diverse in quanto la coincidenza delle stesse “non risulta aderente alla ratio della norma” e non è conforme alla Direttiva MISE 22.5.2015, in base alla quale l’indirizzo PEC dell’impresa, comunicato al Registro Imprese deve essere “nella titolarità esclusiva della medesima”;
- il soggetto che ricopre l’incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC ovvero comunicare più indirizzi PEC “associati” alle diverse società di cui è amministratore.
Soggetti esclusi dall’obbligo:
Restano, pertanto, escluse:
- le forme societarie alle quali non è consentito l’esercizio di un’attività commerciale, quali le società semplici, con la sola eccezione delle società semplici esercenti l’attività agricola, e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili;
- gli enti giuridici non costituiti in forma societaria;
- gli enti giuridici che non svolgono un’attività imprenditoriale.
REGIME SANZIONATORIO
La normativa di riferimento non individua il regime sanzionatorioapplicabile in caso di mancata osservanza dell’obbligo in esame.
Secondo il Ministero, tuttavia, alla mancata comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore risulta applicabile l’art. 2630, C.c. ai sensi del quale è irrogabile
- la sanzione da € 103 a € 1.032
a “chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese”, ferma restando la riduzione della sanzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti.
INCARICO PER IL DEPOSITO PEC AMMINISTRATORE
I Signori Clienti che lo desiderano, possono conferire l’incarico per il deposito della PEC degli Amministratori, compilando il modello allegato e facendolo pervenire allo Studio scrivente entro e non oltre il 25 maggio p.v.
Vi proponiamo due opzioni:
1) Ogni amministratore attiva in autonomia il proprio indirizzo PEC o lo comunica (se già in possesso) ENTRO IL 25/05/2025 allo Studio. Lo Studio presenta alla cciaa di competenza, la pratica per la denuncia dell’indirizzo sul/sulle società amministrate;
2) Per coloro che preferiscono incaricare lo Studio anche per l’attivazione della pec personale, chiediamo di comunicarlo allo Studio il PRIMA POSSIBILE inviandoci carta d’identità, tessera sanitaria, mail personale e cellulare entro il 25/05/2025.
Il costo per il servizio di attivazione effettuato dallo Studio è di € 25,00 (oltre a IVA). Salvo diversa indicazione del Cliente le pec attivate dallo studio avranno l’indirizzo nome.cognome@pec.alim.it.
Precisiamo che, successivamente all’attivazione, la pec resta comunque a carico dei clienti. L’attività dello Studio si esaurisce pertanto con la consegna al Cliente delle credenziali attribuite.