FRINGE BENEFIT ANNO 2024: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Come preannunciato nella nostra circolare n. 1 del 6 febbraio 2024, anche per l’anno 2024, il legislatore ha previsto, in deroga all’art. 51 comma 3 del TUIR, l’innalzamento del limite di esenzione fiscale e contributiva del valore dei fringe benefit assegnati e/o riconosciuti ai lavoratori dipendenti.

In particolare, per il solo anno 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il generale limite complessivo di € 1.000,00:

• il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;

• le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite di esenzione è aumentato ad € 2.000,00 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio legalmente riconosciuti e figli adottivi o affidati). Nello specifico, si considerano fiscalmente a carico i figli di età:

• inferiore a 24 anni con reddito annuo non eccedente € 4.000,00;

• pari o superiore ai 24 anni titolari di reddito annuo non superiore a € 2.840,51.

La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre 2024. È utile evidenziare come il limite di non imponibilità di € 2.000,00 non va riproporzionato in funzione della percentuale di carico tra i due genitori: il riconoscimento dell’agevolazione spetta in misura intera ad ogni genitore.

A tal fine, per l’anno 2024, in caso di riconoscimento e/o assegnazione da parte del datore di lavoro di fringe benefit, si rende necessario il rilascio, da pare del lavoratore, di una dichiarazione circa il possesso dei requisiti per l’applicazione del limite di esenzione più elevato, completa dell’indicazione del codice fiscale dei figli (v. allegato 1).

Da parte loro, ai fini dell’applicazione del beneficio, i datori di lavoro, dovranno provvedere ad inviare apposita informativa alle Rappresentanze Sindacali Unitarie-Aziendali, qualora presenti.

Prima di procedere con una sintesi circa le casistiche di fringe previste per il 2024, ricordiamo come gli stessi possano essere corrisposti dal datore di lavoro ad personam, non richiedendo, la normativa, un’erogazione generalizzata a tutti i dipendenti.

Resta fermo che, il superamento del limite di esenzione (€1.000,00 oppure € 2.000,00), comporta la concorrenza dell’intera somma alla formazione del reddito imponibile a fini contributivi e fiscali, con relativa perdita e recupero dell’esenzione.

RIMBORSO UTENZE DOMESTICHE

Per quanto concerne il rimborso delle spese per le utenze domestiche, le stesse devono riguardare:

• immobili ad uso abitativo

• posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio,

• a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese (dipendente, coniuge o familiari).

È possibile ricomprendere le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio ma ripartite fra i condomini e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

Con riguardo alla documentazione, che giustifica la spesa sostenuta per le utenze e contestualmente l’entità del rimborso effettuato dal datore di lavoro, il datore di lavoro stesso deve acquisire, alternativamente:

A. una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio:

• il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo);

• la tipologia di utenza;

• l’importo pagato;

• la data e le modalità di pagamento.

B. consegna di apposita documentazione che comprovi la spesa. La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari o, in caso di riaddebito analitico, al locatore.

Al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri datori di lavoro. Per questo motivo, riteniamo più opportuno l’utilizzo della prima modalità di raccolta dati, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in modo tale racchiudere in un unico modulo tutte le informazioni necessarie (v. allegato 2).

RIMBORSO O EROGAZIONE SPESE AFFITTO E INTERESSI SU MUTUO

Per il periodo d’imposta 2024, l’applicazione del limite di esenzione è estesa anche alle spese rimborsate al lavoratore per l’affitto della prima casa e per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Per prima casa si intende l’abitazione principale: quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

In base all’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 5/2024:

• il regime di esenzione si applicherebbe solo ai rimborsi delle spese per l’affitto e per gli interessi sul mutuo relative ad immobili che costituiscono abitazione principale del dipendente e non anche, in alternativa, del coniuge o dei familiari dello stesso;

• “spese affitto” si tratta esclusivamente delle spese riferite al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell’anno, alle quali possono aver concorso anche i familiari. Vengono escluse, quindi, le spese accessorie connesse alla locazione (spese di bollo, spese condominiali, etc);

• in relazione alle spese rimborsate per l’affitto e per gli interessi sul mutuo, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione (generalmente in sede di dichiarazione dei redditi), dal momento che non possono più essere considerate effettivamente sostenute. Con riguardo alla documentazione che giustifichi la spesa sostenuta per l’affitto o per gli interessi sul mutuo da presentare al datore di lavoro, si necessita alternativamente:

A. di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti che:

• l’immobile locato o su cui grava mutuo sia adibito a sua abitazione principale;

• le spese di affitto o gli interessi sul mutuo siano relative ad immobili ad uso abitativo e siano effettivamente sostenute dal dipendente, dal coniuge o dai familiari;

• le medesime spese non siano state né saranno oggetto di richiesta di rimborso parziale o totale ad altro datore di lavoro.

B. consegna di apposita documentazione che comprovi la spesa.

Anche in questo caso, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le stesse erogazioni o rimborsi non siano già state oggetto di richiesta di elargizione, totale o parziale, presso altri datori di lavoro. Per questo motivo, riteniamo più opportuno l’utilizzo della prima modalità di raccolta dati in modo tale compendiare il necessario in un unico modulo (v. allegato 2).

Infine, ci preme evidenziare come, oltre alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese per l’affitto della prima casa, per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, costituiscono fringe benefit, ai sensi dell’art. 51 TUIR, anche i flexible benefits/welfare contrattuale previsti da alcuni Contratti Collettivi (come Metalmeccanica Industria e Metalmeccanica PMI) nonché i veicoli assegnati in uso promiscuo. Anche il valore di tali somme e beni concorre al raggiungimento dei limiti previsti, rispettivamente di € 1.000,00 e € 2.000,00.