La dichiarazione IVA 2026 (periodo d’imposta 2025) deve essere presentata entro il 30 aprile 2026. Entro
la stessa data devono essere emesse le note di variazione in diminuzione il cui presupposto sostanziale (ad
esempio, sentenza dichiarativa di fallimento del debitore, risoluzione contrattuale) si sia verificato nel corso
del 2025. Superato tale termine, non è percorribile la dichiarazione integrativa IVA.
Per le note emesse nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2026, la detrazione IVA può essere esercitata
nell’ambito della liquidazione periodica del mese o trimestre di emissione, oppure direttamente in sede di
dichiarazione annuale IVA relativa al 2026 (scadenza 30 aprile 2027). In tutti i casi, il diritto alla detrazione
si determina sia in base alla data in cui si è verificato il presupposto sostanziale sia al momento formale di
emissione della nota.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito, con la risposta ad interpello n. 234/E del 9 settembre 2025, che
chi sceglie di non avvalersi della facoltà di emettere la nota al momento dell’assoggettamento del debitore
a procedura di concordato preventivo può farlo successivamente, quando il piano di riparto attesti l’infruttuosità della procedura.