PUBBLICATA LA CIRCOLARE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO (INL)
(Art. 27 del decreto legislativo n. 81 del 09.04.08 recante “sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” D.M. 18.09.2024 N. 132 – prime indicazioni)
Con circolare prot. n. 0000004 del 23 settembre 2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato le prime indicazioni chiarificatrici in merito a quanto previsto dal D.l. 2 marzo 2024, n.19, convertito dalla Legge 29 Aprile 2024, n. 56, modificando, tra l’altro l’art. 27 del D.Lgs. 81/08 ed introducendo la patente a crediti nei cantieri temporanei e mobili.
Di seguito riportiamo, a titolo non esaustivo, i contenuti principali della circolare Emanata dal INL.
RILASCIO DELLA PATENTE
Soggetti interessati:
– Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08
– Imprese, non necessariamente qualificabili come edili, e i lavoratori autonomi CHE OPERANO FISICAMENTE NEI CANTIERI con esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale
– Il rilascio per imprese stabilite in uno stato membro dell’Unione Europea può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso di documento equivalente rilasciato dall’autorità competente del paese, o per le imprese stabilite in uno stato non appartenente all’Unione Europea, con una dichiarazione attestante il riconoscimento secondo la legge italiana.
REQUISITI
Per il rilascio della patente sono necessari i seguenti requisiti:
– Iscrizione alla CCIAA
– Adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08
– Possesso del DURC in corso di validità
– Posse del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente
– Possesso del DURF in corso di validità nei casi previsti dalla normativa vigente
– Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente
Non tutti i requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati (A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori).
MODALITÀ OPERATIVE E TEMPISTICHE
– La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale INL attraverso SPID o CIE (Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica)
– Possono presentare domanda di rilascio della patente il legale rappresentate dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art.1 della L.12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, e CAF).
– Il possesso dei requisiti per il rilascio della patente è soggetto ad autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai senso del DPR 445/200, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R.
– Il portale INL consentirà di indicare la “non obbligatorietà” o l’”esenzione giustificata” da un determinato requisito.
All’esito della richiesta il portale INL genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.
Come stabilito dall’art.27, comma 2, del decreto legislativo 09.04.08, n. 81 e dal D.M. 18.09.2024 n. 132, dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata da questo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui l’INL abbia accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
FUNZIONALITÀ PORTALE INL
– Il portale INL per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024
– In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione /dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art.27, comma 1, del decreto legislativo 81/08, laddove richiesti dalla normativa vigente.
– L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
– La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata a mezzo PEC ha efficacia fino al 31.10.2024 e vincola l’appaltatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la data medesima.
– A partire dal 1° novembre 2024 non sarà più possibile operare in cantiere in forma della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale INL.
REVOCA DELLA PATENTE
– Ai sensi dell’Art, 27, comma 4, del D.Lgs. 81/08 la patente è revocata in caso di dichiarazioni non veritiere di uno o più requisiti.
– Decorsi 12 mesi dalla revoca l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di nuova patente.
– L’adozione del provvedimento di revoca non può prescindere da confronto con l’impresa/lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.
CONTENUTI DELLA PATENTE
– Dati identificativi persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente
– Dati anagrafici del soggetto richiedente la patente
– Data di rilascio e numero della patente
– Punteggio attribuito al momento del rilascio
– Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale
– Esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o inabilità permanente del lavoratore
– Esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente
CHI PUò ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI DELLA PATENTE
– I titolari della patente o loro delegati
– Le pubbliche amministrazioni
– I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
– Gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale
– Il responsabile dei lavori
– I coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
– I soggetti che intendono affidare i lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili
Il portale INL sarà oggetto di integrazione in fase di sviluppo.
ATTRIBUZIONE ULTERIORI CREDITI
La patente è dotata di un punteggi iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti.
La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica di cui l’INL darà notizia sul sito internet, unitamente alle modalità operative da seguire.
Per i soggetti che alla presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”.
– In ragione della storicità dell’azienda possono essere attribuiti fino a dieci crediti in base alla data di iscrizione alla CCIAA
– In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti
– In relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attribuiti sino a trenta crediti
– In relazione ad attività, investimento o formazione indicati nella tabella della circolare con riferimento ai punti dal 14 al 25 possono essere attribuiti fino a 10 crediti.
MODALITÀ DI RECUPERO DEI CREDITI
Poiché NON è POSSIBILE OPERARE CON UN NUMERO DI CREDITI INFERIORI A 15 il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una commissione territoriale dei rappresentanti INL che tenga conto:
– Dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione
– Della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. conseguimento di certificazione di un SGSL conforme alla norma UNI EN ISO 45001, o asseverazione del MOG ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 81/08)