Rateazioni contributive INPS: interesse di dilazione ridotto al 4,15%

Con la Circolare n. 39/2026, l’INPS ha recepito le disposizioni del D.L. n. 38/2026 che ha ridotto da 6 a 2 punti percentuali la maggiorazione da applicare al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) ai fini del calcolo degli interessi per dilazione e differimento dei versamenti contributivi.

Il risultato pratico è che l’interesse di dilazione per le regolarizzazioni rateali dei debiti contributivi e delle sanzioni civili scende dall’8,15% al 4,15% (TUR al 2,15% + 2 punti di maggiorazione), con decorrenza 28 marzo 2026, data di entrata in vigore del decreto.

La nuova misura si applica esclusivamente alle istanze di rateazione presentate a partire dal 28 marzo 2026. I piani di ammortamento già emessi e notificati prima di tale data continuano a essere regolati dal tasso precedente dell’8,15% e non subiscono alcuna modifica.

L’Istituto precisa inoltre che, nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento, il tasso del 4,15% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026.