Regolarità contributiva e DURC: la Cassazione chiarisce la valenza della rateizzazione accolta

Con l’Ordinanza n. 6142 del 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza su un profilo applicativo
di rilevante interesse per datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateizzazione dei contributi
all’INPS.


La questione riguardava la possibilità di fruire di agevolazioni contributive quando il DURC risulti negativo
e la regolarizzazione sia intervenuta oltre il termine di quindici giorni previsto dall’invito dell’Istituto, ma
l’istanza di rateizzazione venga poi formalmente accolta.


La Corte ha stabilito che, ai sensi del DM 30 gennaio 2015, la regolarità contributiva sussiste anche in caso
di rateizzazione concessa dall’INPS
: una volta che l’Istituto abbia ammesso la parte alla rateizzazione, la
posizione dell’interessato deve essere qualificata come regolare.


Non rileva, pertanto, che il provvedimento di accoglimento sia adottato dopo la scadenza dei quindici
giorni, in quanto è l’atto di ammissione alla rateizzazione a determinare la condizione di regolarità contributiva.


Ne consegue che le agevolazioni contributive non possono essere negate a chi abbia presentato istanza, poi
accolta, anche se tardivamente perfezionata.