Con la circolare n. 72 del 3 luglio 2026 l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative sull’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, introdotto dall’articolo 4 del DL 62/2026, convertito con modificazioni dalla legge 112/2026. La misura riconosce ai datori di lavoro privati l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore o lavoratrice.
L’agevolazione riguarda le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026. Il contratto a termine da trasformare deve avere una durata complessiva non superiore a 12 mesi ed essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026, senza soluzione di continuità fino alla trasformazione. Sul piano soggettivo, il lavoratore o la lavoratrice non deve avere compiuto 35 anni alla data della trasformazione — età da intendersi come non superiore a 34 anni e 364 giorni — e non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa. Sono interessate le figure di operaio, impiegato e quadro, mentre restano esclusi il personale dirigenziale, il lavoro domestico, l’apprendistato e, secondo l’interpretazione dell’INPS, anche la trasformazione del contratto intermittente.
Un punto di interesse operativo riguarda l’immediata applicabilità della misura: sebbene la norma istitutiva subordinasse espressamente l’efficacia dell’esonero all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’INPS ha chiarito che l’incentivo non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 107 TFUE in materia di aiuti di Stato, in quanto rivolto in modo generalizzato a tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dal settore economico e dall’area geografica. Ne consegue che la misura può trovare applicazione senza attendere il via libera comunitario.