Compenso, dividendi e TFM: le diverse strade per remunerare il socio-amministratore

Nelle s.r.l. a ristretta base partecipativa, la frequente coincidenza tra socio e amministratore rende necessario valutare in modo coordinato le diverse modalità con cui remunerare la prestazione: il compenso specifico, la distribuzione di utili e il trattamento di fine mandato (TFM), strumenti che comportano effetti fiscali e patrimoniali sensibilmente diversi.

Il compenso dell’amministratore, se deliberato preventivamente dall’assemblea e coerente con l’attività svolta, costituisce reddito assimilato a lavoro per chi lo percepisce e costo deducibile per la società. Su questo fronte la giurisprudenza riconosce all’Amministrazione finanziaria il potere di sindacare la deducibilità del costo quando il compenso risulti manifestamente sproporzionato rispetto all’attività d’impresa, anche in assenza di irregolarità contabili: un principio affermato dalla Cassazione già nel 2000 (sentenza n. 12813) e più volte confermato in seguito.

La distribuzione di dividendi, tassata con l’imposta sostitutiva del 26%, non è invece deducibile dal reddito della società, poiché gli utili sono già stati tassati in capo a quest’ultima mediante IRES. Si tratta però di uno strumento più semplice da gestire, che non incide sul conto economico come costo d’esercizio e può contribuire a mantenere indicatori patrimoniali più solidi.

Il TFM rappresenta infine una forma di remunerazione differita che consente alla società di dedurre gli accantonamenti per competenza, mentre la tassazione in capo all’amministratore avviene per cassa al momento dell’erogazione, con possibile accesso alla tassazione separata. La Cassazione ha però ribadito, con l’ordinanza n. 13540/2025, che la deduzione per competenza è ammessa solo se il diritto al TFM risulta da un atto scritto con data certa anteriore all’inizio del rapporto che ne specifichi o ne renda determinabile l’importo: in mancanza di questo requisito formale, il costo è deducibile solo nell’esercizio in cui viene effettivamente corrisposto.

La combinazione più efficace tra questi strumenti va quindi valutata caso per caso, tenendo conto della coerenza economica delle scelte e dell’impatto fiscale complessivo, per ridurre il rischio di contestazioni in sede di accertamento.