Il decreto legislativo n. 148/2026, correttivo della delega fiscale in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso a due anni i termini per l’esercizio della detrazione Iva e per la registrazione delle fatture di acquisto, riportando la disciplina a quella precedente al decreto legge n. 50/2017: il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto, alle condizioni esistenti al momento della sua nascita, mentre le fatture passive possono essere annotate entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione. Lo stesso decreto introduce una soglia di tolleranza del 5% sui disallineamenti tra i pagamenti elettronici registrati dal terminale POS e i corrispettivi trasmessi telematicamente: entro questo margine non scattano le sanzioni per omessa, tardiva o incompleta trasmissione, né la sospensione della licenza prevista in caso di violazioni ripetute, salvo che l’irregolarità incida sulla liquidazione dell’imposta.
Infine, con il provvedimento n. 239129 del 28 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate ha reso operativa la liquidazione automatica dell’Iva in caso di omessa dichiarazione annuale, anche se presentata priva dei dati sulle operazioni attive: l’imposta viene ricostruita incrociando fatture elettroniche, corrispettivi telematici e liquidazioni periodiche, al netto dei versamenti già effettuati.