Credito d’imposta 5.0 per le imprese escluse: compensazione entro il 31 dicembre 2026

Le imprese rimaste escluse dal Piano Transizione 5.0 per esaurimento delle risorse devono utilizzare in compensazione il relativo credito d’imposta entro il 31 dicembre 2026: l’importo non utilizzato a quella data non può essere riportato agli anni successivi. Il credito è previsto dall’art. 8 del D.L. n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, e spetta a chi ha presentato le comunicazioni preventive di cui all’art. 38, comma
10, del D.L. n. 19/2024 e ha ricevuto dal GSE la comunicazione di ammissibilità tecnica dell’investimento e dell’esaurimento delle risorse. La misura, inizialmente pari al 35%, è stata elevata all’89,77% del credito
richiesto dal D.L. n. 42/2026, poi confluito nella legge di conversione, e riguarda i beni materiali e immateriali
degli allegati A e B alla legge n. 232/2016 e la formazione del personale. Autoproduzione, accumulo e
certificazioni rientrano invece nel distinto contributo del comma 3-bis.

La compensazione si effettua con modello F24, trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo 7079 istituito dalla risoluzione n. 14/E del 16 aprile
2026 e ridenominato dalla risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026. Il codice si espone nella sezione «Erario»,
tra gli importi a credito compensati, indicando come anno di riferimento quello di completamento dell’investimento risultante dal cassetto fiscale. A differenza del credito 5.0 ordinario, per questo beneficio
non è previsto il riporto del residuo in cinque quote annuali: è quindi opportuno verificare l’importo disponibile
e programmare per tempo le compensazioni.