Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: cade il tetto delle sei mensilità anche per i rapporti anteriori al 2015

Con la sentenza n. 174/2026, depositata il 22 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8 della legge n. 604/1966 limitatamente alle parole «, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro». La pronuncia riguarda lavoratrici e lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 e licenziati illegittimamente da piccoli datori di lavoro, per i quali l’indennità era compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La maggiorazione legata all’anzianità di servizio operava soltanto oltre i quindici dipendenti: venuto meno questo requisito, anche nelle imprese con non più di 15 dipendenti l’indennità può salire a 10 mensilità con anzianità superiore a 10 anni e a 14 mensilità con anzianità superiore a 20 anni.

La decisione si colloca nel solco della sentenza n. 118/2025, che aveva già superato il tetto di sei mensilità per i rapporti instaurati dopo il 7 marzo 2015, per i quali l’indennità può raggiungere 18 mensilità. L’importo concreto resta affidato al giudice, sulla base dei criteri di legge (tra cui dimensioni dell’impresa, anzianità di servizio e comportamento delle parti). Chi occupa non più di 15 dipendenti e ha in organico personale assunto prima di quella data deve quindi tenere conto che, in caso di licenziamento ritenuto illegittimo, l’esposizione economica non è più contenuta entro le sei mensilità.