Il Ministero del Lavoro, con il decreto n. 78 del 22 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 luglio 2026, ha aggiornato il catalogo delle violazioni che precludono l’accesso ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Il provvedimento attua quanto disposto dall’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 29 del D.L. n. 19/2024, subordinando la fruizione di sgravi ed esoneri contributivi non solo al possesso di un DURC regolare e al rispetto dei contratti collettivi applicati, ma anche all’assenza di specifiche violazioni definitivamente accertate.
Le violazioni rilevano esclusivamente se accertate con provvedimenti divenuti definitivi, quali sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione, e comportano periodi di esclusione dai benefici che variano da 3 a 24 mesi in base alla gravità dell’illecito, come riepilogato nella tabella seguente.

Non costituiscono causa ostativa le violazioni per le quali il procedimento penale si sia estinto a seguito dell’adempimento della prescrizione obbligatoria o mediante oblazione. Per le imprese che beneficiano di sgravi contributivi sulle assunzioni o di altre agevolazioni normative diventa quindi opportuna una verifica preventiva della propria posizione, poiché una singola violazione definitivamente accertata può incidere sulla fruizione dei benefici già ottenuti o in corso di richiesta.