Le imprese rimaste escluse dal Piano Transizione 5.0 per esaurimento delle risorse devono utilizzare in compensazione il relativo credito d’imposta entro il 31 dicembre 2026: l’importo non utilizzato a quella data non può essere riportato agli anni successivi. Il credito è previsto dall’art. 8 del D.L. n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, e spetta a chi ha presentato le comunicazioni preventive di cui all’art. 38, comma
10, del D.L. n. 19/2024 e ha ricevuto dal GSE la comunicazione di ammissibilità tecnica dell’investimento e dell’esaurimento delle risorse. La misura, inizialmente pari al 35%, è stata elevata all’89,77% del credito
richiesto dal D.L. n. 42/2026, poi confluito nella legge di conversione, e riguarda i beni materiali e immateriali
degli allegati A e B alla legge n. 232/2016 e la formazione del personale. Autoproduzione, accumulo e
certificazioni rientrano invece nel distinto contributo del comma 3-bis.
La compensazione si effettua con modello F24, trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo 7079 istituito dalla risoluzione n. 14/E del 16 aprile
2026 e ridenominato dalla risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026. Il codice si espone nella sezione «Erario»,
tra gli importi a credito compensati, indicando come anno di riferimento quello di completamento dell’investimento risultante dal cassetto fiscale. A differenza del credito 5.0 ordinario, per questo beneficio
non è previsto il riporto del residuo in cinque quote annuali: è quindi opportuno verificare l’importo disponibile
e programmare per tempo le compensazioni.