Fringe benefit auto: le nuove regole del Decreto Omnibus

Il Decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026), in vigore dal 12 agosto 2026, interviene di nuovo sul fringe benefit delle auto aziendali in uso promiscuo (art. 51, comma 4, lett. a, TUIR). Restano confermate le percentuali già in vigore per il 2026 su percorrenza convenzionale di 15.000 km e costo chilometrico ACI: 10% elettriche a batteria, 20% ibride plug-in, 50% altre alimentazioni.

La novità più rilevante riguarda l’anzianità del veicolo: dal 1° gennaio dell’anno successivo al quinto anno dalla prima immatricolazione, il valore del fringe benefit viene maggiorato del 50%, anche per i veicoli riassegnati a un dipendente diverso dal primo assegnatario, senza più il vincolo della nuova immatricolazione della Legge di Bilancio 2025.

Si aggiunge una maggiorazione forfetaria del 5% per gli accessori non compresi nelle tabelle ACI e non pagati dal lavoratore o dalla lavoratrice; le somme eventualmente trattenute per tali accessori restano invece deducibili dal valore convenzionale. Le nuove regole si applicano dal periodo d’imposta 2026: è quindi opportuno censire, per ciascun veicolo, la data di prima immatricolazione, per individuare per tempo la scadenza del quinto anno e gestire i conguagli in busta paga.