ISCRIZIONE AL RENTRI

REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

È entrato in vigore a tutti gli effetti il 15 giugno 2023 con il decreto n. 59 del 04 aprile 2023 e prevede un’iscrizione al portale differenziata e a scaglioni in base alla tipologia aziendale.
Diverse sollecitazioni suggeriscono l’analisi dei soggetti interessati al RENTRI, nonché dei tempi e dei modi per l’iscrizione e l’utilizzo dei nuovi modelli digitali.

SOGGETTI TENUTI ALL’ISCRIZIONE AL RENTRI E TERMINI PER L’ISCRIZIONE

Sono tenuti all’iscrizione al RENTRI dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025:

• Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
• Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale.
• Enti e imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
• Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
• Imprese ed Enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e
da trattamento di rifiuti, fumi e acque con più di 50 dipendenti.

Inoltre, questi soggetti dal 13 febbraio 2025 devono:

• Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello.
• Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
• Emettere, se produttori, i FIR (formulari) in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione
digitale.
• I trasportatori devono restituire ai produttori la copia completa del FIR formato cartaceo.

E, dal 13 febbraio 2026 devono:

• Emettere, se produttori, i FIR in formato digitale.
• Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.
• Gli impianti devono restituire ai produttori la copia del FIR in formato digitale.

Sono tenuti all’iscrizione al RENTRI dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025

• Produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e trattamenti di
rifiuti, fumi e acque con più di 10 e fino a 50 dipendenti.

Questi soggetti dal 13/02/2025 devono:

• Tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di Commercio.
• Emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.

Inoltre, dalla data di iscrizione devono:

• Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale.
• Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.

E, dal 13 febbraio 2026 devono:

• Emettere i FIR in formato digitale.
• Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.

Sono tenuti all’iscrizione al RENTRI dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026:
• Imprese ed Enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.
• Altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di Enti o imprese.


Dal 13 febbraio 2025, devono:
• Tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di Commercio.
• Emettere i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.


Inoltre, dalla data di iscrizione devono:
• Tenere il registro di carico e scarico in formato digitale.
• Trasmettere al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.


E, dal 13 febbraio 2026 devono:
• Emettere i FIR in formato digitale.
• Trasmettere al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi in formato digitale.

Non sono tenuti all’iscrizione al RENTRI e non devono tenere il registro di carico e scarico:

• Imprese ed Enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito
di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi.
• Imprese ed Enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie,
commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni a prescindere dal numero di dipendenti.
• Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.


Tuttavia, tali soggetti dal 13/02/2025 devono registrarsi al RENTRI prima di emettere e vidimare il FIR cartaceo

COME ISCRIVERSI AL RENTRI

L’iscrizione avviene esclusivamente in via telematica tramite il portale del RENTRI. È necessaria l’autenticazione con identità digitale per accedere all’area riservata e iscriversi. Nel caso l’azienda abbia più unità locali, ogni unità locale dell’operatore può iscriversi autonomamente. Gli strumenti (intestati al rappresentante dell’operatore) per accedere all’area riservata sono:

• SPID associato a persona fisica, anche ad uso professionale

• CNS, carta nazionale dei servizi

• CIE, carta di identità elettronica

Il rappresentante dell’operatore può abilitare altre persone fisiche che, in qualità di incaricati, potranno accedere al RENTRI per completare l’iscrizione, utilizzare i servizi messi a disposizione dal RENTRI, trasmettere i dati dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti.

Cosa deve inserire l’utente

• Le unità locali dove l’operatore svolge l’attività e, se obbligato, tiene uno o più registri di carico e scarico.
• Le attività svolte presso l’unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione
e commercio, centro di raccolta).

La delega

I produttori possono delegare associazioni di categoria o società di servizi di loro emanazione, gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta a trasmettere i dati.

Pagamenti

Terminata l’iscrizione, l’utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi:

• Diritto di segreteria pari a 10 euro
• Contributo annuale diversificato in relazione a:
• Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di
50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100 euro il primo anno e 60 euro
per ogni annualità successiva;
• Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50 euro il
primo anno e 30 euro per ogni annualità successiva;
• Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15 euro il primo anno e 10 euro per ogni annualità
successiva.

Il versamento del contributo annuale deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno.

FORMULARIO

Cosa cambia

• Dal 13 febbraio 2025 tutti gli operatori devono utilizzare nuovo modello di FIR.
• Dal 13 febbraio 2025 tutti i FIR (cartaceo e digitali) devono essere vidimati digitalmente.
• Dal 13 febbraio 2026 tutti gli iscritti al RENTRI devono utilizzare i FIR in formato digitale.
• Dal 13 febbraio 2026 devono essere trasmessi al RENTRI i dati dei FIR pericolosi.

Cosa non cambia

• i soggetti obbligati all’emissione e alla gestione del formulario di identificazione del rifiuto;
• i soggetti esonerati dall’emissione e dalla gestione dei FIR (a titolo esemplificativo trasporto di rifiuti
urbani, conferimento di rifiuti agricoli al gestore del servizio pubblico di raccolta, movimentazione in
aree private);
• la possibilità in alcuni casi di sostituire il FIR con documenti alternativi;
• regimi particolari previsti dall’art. 193 (a titolo esemplificativo rifiuti sanitari, rifiuti da manutenzione);
• responsabilità di ogni operatore delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, anche nel caso in cui il FIR viene compilato dal trasportatore;
• l’esonero della responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti a
seguito dell’acquisizione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti.

FIR CARTACEO DAL 13/02/2025

Tutti i produttori emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei. L’utilizzo dei nuovi modelli è obbligatorio anche per i soggetti non iscritti, che dovranno registrarsi, prima di emettere il primo FIR, sul portale RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”. Il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore. La vidimazione avviene esclusivamente tramite il RENTRI, anche mediante interoperabilità con i gestionali degli utenti. Il produttore non tenuto a iscriversi al RENTRI continuerà ad emettere il FIR cartaceo anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2026: in questo caso trasportatore e destinatario dovranno gestire il FIR cartaceo.

FIR DIGITALE DAL 13/02/2026

Il FIR è emesso in formato digitale dai produttori iscritti al RENTRI. La vidimazione avviene sempre tramite il RENTRI. Per la compilazione del FIR digitale è possibile utilizzare i sistemi gestionali degli operatori o i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali. Soluzioni tecnologiche utilizzabili in mobilità consentiranno agli operatori di gestire e sottoscrivere il FIR digitale in modo semplice. Dal 13 febbraio 2026 tutti i produttori, trasportatori e destinatari iscritti devono trasmettere al RENTRI i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Cosa cambia
• I nuovi modelli.
• L’obbligo di vidimazione e tenuta digitale dei registri a partire dall’iscrizione.
• L’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati annotati sul registro tenuto in forma digitale.

Cosa non cambia

• i soggetti obbligati e quelli esonerati.
• la possibilità per alcuni operatori di tenere il registro di carico e scarico con modalità alternative, ad
esempio conservando i formulari di identificazione del rifiuto;
• il luogo di tenuta del registro e periodo di conservazione;
• i tempi per l’annotazione dei movimenti sul registro di carico e scarico;
• la possibilità per le organizzazioni di categoria di tenere il registro per conto dei propri associati.

Quando si passa al digitale

Il registro dell’unità locale deve essere tenuto e vidimato in formato digitale:

• a decorrere dal 13 febbraio 2025 per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;

• a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;

• a decorrere dalla data di iscrizione per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori devono tenere il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio. Rientrano in questa situazione i produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l’obbligo di iscrizione al RENTRI che comporta il passaggio al registro in formato digitale.