LEGGE DI BILANCIO 2025 e COLLEGATO LAVORO

LEGGE N. 207 DEL 30/12/2024 E LEGGE N.203 DEL 13/12/2024

In chiusura dell’anno 2024 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due importanti riferimenti normativi:
• la Legge di Bilancio per il 2025, Legge N. 207 del 30/12/2024;
• il Collegato Lavoro, Legge N.203 del 13/12/2024.
Di seguito si riportano le principali novità:

Misure di sostegno al reddito

La Legge di Bilancio 2025 introduce significative modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986), con l’obiettivo di sostenere il reddito dei contribuenti.

Le aliquote IRPEF sono state definite così come segue:

Inoltre, è stato incrementato l’importo della detrazione per i redditi fino a 15.000 euro, che ora ammonta a 1.955 euro. Per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, è previsto un trattamento integrativo di 1.200 euro, non soggetto a tassazione.

I lavoratori dipendenti con redditi fino a 20.000 euro beneficeranno di somme aggiuntive calcolate in percentuale sul reddito: 7,1% per redditi fino a 8.500 euro, 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro, e 4,8% per redditi tra 15.000 e 20.000 euro. Per i redditi compresi tra 20.000 e 32.000 euro, è prevista una detrazione di 1.000 euro, mentre per i redditi tra 32.000 e 40.000 euro, la detrazione sarà calcolata proporzionalmente.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono state aggiornate: 950 euro per ciascun figlio di età compresa tra 21 e 30 anni, inclusi i figli adottivi, affiliati, affidati e i figli del coniuge deceduto, e 750 euro per ciascun ascendente convivente.

Infine, i sostituti d’imposta sono tenuti a recuperare le detrazioni non spettanti in dieci rate mensili sel’importo supera 60 euro, e possono compensare il credito maturato tramite l’istituto della compensazione previsto dall’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

Misure in materia di trattenimento in servizio

La Legge di Bilancio 2025, modificando l’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022, introduce un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte dei lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati. Questo incentivo riguarda coloro che, entro il 31 dicembre 2025, maturano i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato, come la cosiddetta “Quota 103” (età minima di 62 anni e almeno 41 anni di contributi) o l’anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata indipendentemente dall’età.

I lavoratori che rientrano in queste categorie possono richiedere al datore di lavoro di ricevere direttamente l’importo corrispondente alla quota di contribuzione a loro carico, escludendo così il versamento della quota contributiva e il relativo accredito. Gli effetti di questa scelta decorrono dalla prima scadenza utile per il pensionamento e, comunque, dal mese successivo alla richiesta.

Trattamento NASpI

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) si ricorda che è riconosciuta ai lavoratori che hanno perso involontariamente il proprio lavoro e che soddisfano i seguenti requisiti:

1. Stato di Disoccupazione: Devono essere in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.

2. Contribuzione: Devono aver accumulato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

3. Giornate di Lavoro Effettivo: Devono aver lavorato effettivamente per almeno trenta giornate nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, indipendentemente dal minimale contributivo.

La novità importante prevista dalla Legge di Bilancio è che a partire dal 1° gennaio 2025, per poter accedere alla NASpI, i lavoratori devono poter far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale. Sono escluse le dimissioni per giusta causa e quelle previste dall’articolo 55 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, relative alla tutela della maternità e paternità. Questo requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

Misure di Flessibilità in Uscita dal mondo del lavoro

La Legge di Bilancio 2025 introduce diverse misure per agevolare la flessibilità in uscita dal mondo del lavoro. In particolare, viene estesa l’opzione donna anche alle lavoratrici che maturano i requisiti normativi entro il 31 dicembre 2024.

Inoltre, viene confermata per il 2025 la possibilità di accedere alla pensione anticipata flessibile. Chi matura il diritto alla pensione anticipata flessibile entro il 31 dicembre 2025 potrà esercitarlo anche successivamente a tale data. Per coloro che maturano i requisiti nel 2025, il trattamento pensionistico sarà calcolato secondo le regole del sistema contributivo.

Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023, potranno accedere alla pensione trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se questi sono stati maturati nel 2023, e sette mesi se maturati nel 2024 o 2025.

Accesso alla Pensione di Vecchiaia per le Lavoratrici con 4 o più Figli

La Legge di Bilancio 2025 prevede un’agevolazione per le lavoratrici con quattro o più figli, applicabile ai trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo. Indipendentemente dall’assenza dal lavoro al momento dell’evento maternità, viene riconosciuto un anticipo sull’età pensionabile di quattro mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 16 mesi complessivi per le lavoratrici con quattro o più figli.

Bonus Nuove Nascite

di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025. Questo importo una tantum sarà erogato nel mese successivo alla nascita o all’adozione.

Il bonus è destinato ai figli di cittadini italiani, di uno Stato membro dell’Unione Europea, o dei loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Possono beneficiarne anche i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, purché in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, del permesso unico di lavoro per periodi superiori a sei mesi, o del permesso di soggiorno per motivi di ricerca per periodi superiori a sei mesi. È necessario che i beneficiari siano residenti in Italia e che il nucleo familiare del genitore richiedente abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

L’importo sarà corrisposto dall’INPS su richiesta.

Misure in materia di congedi Parentali

L’indennità per congedo parentale viene retribuita all’80% per 3 mesi. La disposizione si applica ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri

La Legge di Bilancio 2025 prevede, a partire dal 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e autonome. Questo esonero è destinato a coloro che percepiscono redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria o semplificata, o redditi da partecipazione, e che non hanno optato per il regime forfetario.

Per beneficiare dell’esonero, le lavoratrici devono essere madri di due o più figli. L’esonero è valido fino al mese in cui il figlio più piccolo compie dieci anni. A partire dal 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero si estende fino al mese in cui il figlio più piccolo compie diciotto anni.

L’esonero contributivo è concesso solo se la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non supera i 40.000 euro annui. Per le lavoratrici autonome, l’esonero è calcolato in base al livello minimo di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, che corrisponde al minimale annuo di retribuzione (minimale giornaliero moltiplicato per 312).

È importante notare che l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche rimane invariata: 33% per i lavoratori dipendenti e 22,65% per i lavoratori autonomi.

Questo beneficio non si applica per gli anni 2025 e 2026 alle lavoratrici che già beneficiano dell’esonero contributivo disposto dalla Legge di Bilancio 2024. Per l’attuazione di questa disposizione, è previsto un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

L’agevolazione per le lavoratrici autonome è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, relativo agli aiuti de minimis.

Interventi in materia di premi di produttività

Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta al 5%.

Misure fiscali per il welfare Aziendale

La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti agevolazioni fiscali per il welfare aziendale. Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 non concorreranno a formare il reddito ai fini fiscali per i primi due anni dall’assunzione, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Tuttavia, questa esclusione non rileva ai fini contributivi. Queste disposizioni si applicano ai dipendenti con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente l’assunzione, che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro. Per beneficiare di questa misura, il lavoratore deve rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione attestante il luogo di residenza nei sei mesi precedenti l’assunzione, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Inoltre, la Legge di Bilancio conferma per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e gas), delle spese per l’affitto dell’abitazione principale o degli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico. Per beneficiare di questo limite, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Trasferte o missioni fuori dal territorio comunale

I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se le spese sono effettuate con metodi tracciabili.

Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi

Per garantire la stabilità occupazionale e affrontare la carenza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, la Legge di Bilancio 2025 introduce un trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e per i lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali. Questo trattamento, valido dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, consiste in un’integrazione pari al 15% delle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Questo importo non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Le agevolazioni si applicano ai lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2024. Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto su richiesta del lavoratore, che deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2024.

Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per l’erogazione del trattamento integrativo speciale tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Prorogata anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, la maggiorazione del costo del 120% – 130% ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

Incentivi per il Rilancio Occupazionale ed Economico

La Legge di Bilancio 2025 prevede diverse misure per incentivare il rilancio occupazionale ed economico, in particolare nel Mezzogiorno.

Decontribuzione Sud: La Decontribuzione Sud è applicabile fino al 31 dicembre 2024 per i contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, previa approvazione della Commissione Europea.

Micro, Piccole e Medie Imprese: Per mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e ridurre i divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati (esclusi il settore agricolo e i contratti di lavoro domestico) un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le microimprese e le piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Questo esonero non include i premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento UE 2023/2831 della Commissione, relativo agli aiuti de minimis. Le microimprese e le piccole e medie imprese sono definite come quelle con non più di 250 dipendenti.

L’esonero è modulato come segue:
• 2025: 25% dei contributi previdenziali, massimo 145 euro mensili per 12 mesi, per ciascun lavoratore
assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2024.
• 2026: 20% dei contributi previdenziali, massimo 125 euro mensili per 12 mesi, per ciascun lavoratore
assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2025.
• 2027: 20% dei contributi previdenziali, massimo 125 euro mensili per 12 mesi, per ciascun lavoratore
assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2026.
• 2028: 20% dei contributi previdenziali, massimo 100 euro mensili per 12 mesi, per ciascun lavoratore
assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2027.
• 2029: 15% dei contributi previdenziali, massimo 75 euro mensili per 12 mesi, per ciascun lavoratore
assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2028.

L’esonero non si applica ai rapporti di apprendistato, agli enti pubblici economici, agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici, agli enti trasformati in società di capitali, alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, alle aziende speciali costituite in consorzio, ai consorzi di bonifica, ai consorzi industriali, agli enti morali e agli enti ecclesiastici.

Il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2015, della Legge n. 296/2006 e della Legge n. 68/1999. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri previsti dal D.L. 7 maggio 2024, n. 60.

Altre Imprese

Anche per le altre imprese private (esclusi il settore agricolo e i contratti di lavoro domestico) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle stesse regioni, è previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Questo esonero si applica a condizione che il datore di lavoro dimostri un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente.

L’esonero è modulato come segue:
• 2025: 25% dei contributi previdenziali, massimo 145 euro mensili per 12 mesi, per ciascun lavoratore
assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2024.
• 2026: 20% dei contributi previdenziali, massimo 125 euro mensili per 12 mesi, per ciascun lavoratore
assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2025.
• 2027: 20% dei contributi previdenziali, massimo 125 euro mensili per 12 mesi, per ciascun lavoratore
assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2026.
• 2028: 20% dei contributi previdenziali, massimo 100 euro mensili per 12 mesi, per ciascun lavoratore
assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2027.
• 2029: 15% dei contributi previdenziali, massimo 75 euro mensili per 12 mesi, per ciascun lavoratore
assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2028.

L’esonero non si applica ai rapporti di apprendistato, agli enti pubblici economici, agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici, agli enti trasformati in società di capitali, alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, alle aziende speciali costituite in consorzio, ai consorzi di bonifica, ai consorzi industriali, agli enti morali e agli enti ecclesiastici.


L’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea e sospesa fino alla data di adozione della decisione. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è responsabile degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, mentre l’INPS provvede all’esecuzione degli obblighi di monitoraggio.

Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato

Due sono le principali novità che riguardano la somministrazione di manodopera. Si ricorda che il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare complessivamente il 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato. Il nuovo Collegato Lavoro inserisce tra le ipotesi di esclusione del suddetto limite legale:

La somministrazione a tempo determinato di soggetti assunti dal somministratore con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato;
• I rapporti di somministrazione a termine stipulati nei casi già previsti per i contratti a termine ordinari,
ossia:
◦ nella fase di avvio di nuove attività;
◦ da imprese start-up per il periodo di 4 anni dalla costituzione della società;
◦ per lo svolgimento delle attività stagionali;
◦ per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi;
◦ per sostituzione di lavoratori assenti;
◦ con lavoratori di età superiore a 50 anni.

La seconda novità prevede che nei contratti di somministrazione a termine non è obbligatoria la causale, anche quando il contratto abbia una durata superiore ai 12 mesi, qualora il lavoratore somministrato sia:

• un disoccupato che gode da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di un ammortizzatore sociale;

• un lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato.

Attività stagionali

Il legislatore amplia la definizione di “attività stagionali” estendendola non solo alle attività connesse alle
stagioni. In particolare, sono considerate tali:

• le attività stagionali indicate dal D.P.R n. 1525 del 1963;
• le attività organizzate per far fronte a un’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi
dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive collegate ai cicli stagionali o del mercato di riferimento
dell’azienda.

L’importante novità introdotta dal Collegato Lavoro prevede la delega alla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa per individuare le casistiche di tali attività stagionali all’interno dei contratti collettivi di lavoro.

Durata del periodo di prova nel contratto a tempo determinato

La durata del periodo di prova, nel contratto a tempo determinato, non potrà superare un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a: • • quindici giorni, per i contratti con durata fino a sei mesi;
• trenta giorni, per i contratti con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

Nei rapporti superiori a 12 mesi si applica il periodo di prova previsto dal CCNL. In caso di rinnovo del contratto per lo svolgimento delle stesse mansioni, non ci sarà un nuovo periodo di prova. In caso si verificassero eventi quali malattia, infortunio, congedo di maternità/paternità, il periodo di prova verrà prolungato in misura corrispondente alla durata dell’assenza.

Lavoro agile

Il legislatore interviene in merito al lavoro agile. Nello specifico, oltre all’obbligo del datore di lavoro di comunicare al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione, stabilisce inoltre che tale obbligo dovrà essere effettuato:

• entro cinque giorni dalla data dell’inizio del periodo di smart working;

• entro cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro.

Si ricorda che i dati sopraindicati vanno resi disponibili all’INAIL. In caso di mancata comunicazione, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata

L’articolo 19 del Collegato Lavoro prevede che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL, o in mancanza di esso, per un periodo superiore a 15 giorni comporti la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore, salvo che questi dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza. Il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all’ispettorato del lavoro, che deve verificarne la veridicità.

Procedimenti di conciliazione in modalità telematica

L’articolo 20 del Collegato Lavoro prevede la possibilità di svolgimento dei procedimenti di conciliazione in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi. La definizione delle regole tecniche per l’adozione delle tecnologie e della comunicazione necessarie sarà definita con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge in esame. Fino alla data di entrata in vigore, i procedimenti di conciliazione continuano a svolgersi secondo le modalità vigenti.

Dilazione del pagamento dei debiti contributivi

L’articolo 23 del Collegato Lavoro introduce la possibilità, dal 1° gennaio 2025, di rateizzare fino a un massimo di 60 rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti a INPS e INAIL. Le ipotesi in cui è prevista tale possibilità saranno definite con apposito Decreto Interministeriale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione. Criteri e modalità saranno successivamente stabiliti da un atto emanato da ciascuno dei due Enti interessati.