Yoga riconosciuto come attività sportiva: effetti per enti e istruttori

Con il Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 7 luglio 2026, pubblicato il 16 settembre, lo yoga è entrato tra le otto attività alle quali viene riconosciuta natura sportiva ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 39/2021, insieme a Kurash, Gushtingiri, Droni FPV, Dodgeball, Speed Down, Tchoukball e Padbol. Le associazioni e società sportive dilettantistiche che la praticano possono ora iscriversi al RASD tramite l’Ente di Promozione Sportiva di affiliazione.

Il riconoscimento non produce automatismi. L’accesso alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici (art. 148 TUIR) e al regime forfetario della L. n. 398/1991, utilizzabile entro 400.000 euro di proventi commerciali del periodo d’imposta precedente, dipende dal possesso di tutti i requisiti statutari, organizzativi e di affiliazione. Le lezioni rese da enti senza scopo di lucro possono rientrare nell’esenzione IVA dell’art. 36-bis del D.L. n. 75/2023.

Per chi insegna, quando mansioni e rapporto rispettano il D.Lgs. n. 36/2021, i compensi dilettantistici non concorrono al reddito fino a 15.000 euro annui; sull’eccedenza si applica la tassazione prevista per la specifica tipologia di rapporto. Sul piano previdenziale opera una distinta franchigia di 5.000 euro, con regole che dipendono dall’inquadramento. Gli enti che svolgono yoga sono quindi chiamati a verificare statuto, affiliazione, iscrizione al registro e inquadramento delle figure istruttrici.