Il concordato preventivo biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e Fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale. Il concordato preventivo biennale è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale e successive modificazioni e integrazioni).
La metodologia che l’Agenzia delle Entrate utilizza per formulare le proposte ai contribuenti è stata sviluppata con riferimento alle specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, della redditività individuale e settoriale come desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA), e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.
Sotto il profilo soggettivo, possono accedere al concordato preventivo biennale i soggetti che applicano gli ISA. A decorrere dal 2025 non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti in regime forfettario.
Sono espressamente esclusi i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dall’art. 2621 c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
- adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
- realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento d’azienda o ramo d’azienda ovvero modifica della compagine sociale che ne aumenta il numero di soci o associati (fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato) con riferimento a società o associazioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- partecipazione, da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, ad associazioni fra professionisti, società tra professionisti o società tra avvocati, qualora non vi sia adesione al concordato sia da parte dell’associazione o società partecipata, sia, nei casi di adesione di queste ultime, da parte di tutti i soci o associati titolari di reddito di lavoro autonomo, per i medesimi periodi d’imposta.
Il reddito concordato viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie previste dal TUIR; il reddito stimato dall’Agenzia delle Entrate non tiene conto:
- delle plusvalenze e delle minusvalenze;
- delle sopravvenienze attive e passive;
- delle perdite su crediti;
- dei redditi o delle quote di redditi (utili o perdite nel caso di reddito d’impresa) derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR;
- dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale (nel caso di redditi di lavoro autonomo).
In ogni caso, il reddito concordato e integrato dei componenti sopra indicati, non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro.
Oltre alle persone fisiche, possono accedere al CPB anche le società, sia di persone che di capitali, che applicano gli ISA. In questi casi, l’accettazione della proposta da parte di società di persone e soggetti equiparati e di società di capitali in regime di trasparenza fiscale, vincolerà anche tutti i soci e gli associati.
Per il biennio 2025-2026, il termine per l’accettazione della proposta di concordato è fissato al 30 settembre 2025. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine è l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF/IRES ed eventualmente ad IRAP i redditi preconcordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.
Al fine di rendere più conveniente il CPB, il D.Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024 ha introdotto un regime opzionale tramite cui è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un’imposta sostitutiva. La base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva è pari alla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il corrispondente reddito del periodo precedente cui si riferisce la proposta.
L’aliquota applicabile varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d’imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:
- per i contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 8, l’aliquota è pari al 10%;
- per i contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8, l’aliquota è pari al 12%;
- per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 6, l’aliquota è pari al 15%.
Sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente eccedente 85.000 euro, l’imposta sostitutiva si applica con un’aliquota del 43% per i soggetti IRPEF e del 24% per i soggetti IRES.
Il reddito concordato, e rettificato come sopra già descritto, potrà essere ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta precedenti. Invece, le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta oggetto di concordato, per effetto della rettifica dei componenti reddituali sopra indicati, potranno essere portate in diminuzione dai redditi relativi ai medesimi periodi d’imposta e a quelli successivi secondo i criteri ordinari.
L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.
Il concordato preventivo produce effetti anche nella sfera previdenziale INPS; quindi, per la contribuzione dovuta da artigiani e commercianti o per gli iscritti alla gestione separata, rispetto ai quali il reddito concordato ha piena rilevanza anche ai fini contributivi. Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.
Rispetto ai professionisti con cassa privata (commercialisti, avvocati, geometri, ingegneri, veterinari e altre casse), la contribuzione previdenziale resta invece calcolata sul reddito effettivamente prodotto; anche se un professionista aderisce al CPB, il reddito concordato non influenzerà quindi l’ammontare dei contributi previdenziali da versare. Attenzione perché sebbene in questi casi l’adesione al CPB non influenzi il calcolo dei contributi previdenziali, i debiti contributivi verso le Casse private concorrono al raggiungimento della soglia debitoria di 5.000 euro, insieme ai debiti tributari verso l’Agenzia delle Entrate. I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.
Il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta quando si verificano determinati eventi; in particolare:
- se durante il biennio oggetto di concordato si sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio – salvo si applichi il medesimo ISA;
- se sia cessata l’attività;
- se il soggetto sia stato interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento o modifiche della compagine sociale per società di persone e associazioni professionali;
se si verifichino circostanze eccezionali per cui si realizzano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30%, rispetto a quelli oggetto del concordato.
- Per “circostanze eccezionali” si intende:
- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (lett. c, comma 1, art. 7 e comma 1, art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018);
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell’unica azienda;
- sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.
Non costituiscono invece circostanze eccezionali che possono far decadere il concordato nel corso del biennio la grave malattia o l’infortunio che potrebbe colpire il titolare dell’impresa o il libero professionista.
Sono altresì previste cause di decadenza, che riguardano entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere da quando è avvenuta la violazione. In sintesi:
- accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate superiori al 30% del dichiarato, relativamente ai periodi d’imposta 2024-2026;
- presentazione di una dichiarazione integrativa del modello Redditi 2024, nel caso in cui le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, o l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini del CPB, determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;
- verificarsi di una causa di esclusione;
- omesso versamento delle imposte concordate;
- violazioni di non lieve entità, tra cui:
- constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
- comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta e/o IVA relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
- violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d’imposta oggetto del concordato;
- sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza, relativi ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
- omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d’imposta oggetto del concordato.
Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta dell’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale ottenuto, sono riconosciuti i benefici fiscali previsti per i soggetti ISA che ottengono un voto pari a 10 e quindi:
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità̀, dei termini di decadenza per l’attività̀ di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Inoltre, nei periodi d’imposta oggetto di concordato i contribuenti aderenti non potranno essere sottoposti agli accertamenti, di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento induttivo), pur permanendo la possibilità che i medesimi soggetti siano oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E INCARICO PROFESSIONALE
Come abbiamo anticipato, l’approccio da parte del contribuente al CPB è FACOLTATIVO e avviene tramite la compilazione del Modello CPB 25/26, congiuntamente al modello ISA, e il calcolo del reddito preventivamente proposto dall’Agenzia.
Il semplice calcolo del reddito proposto non impegna in alcun modo il contribuente che soltanto dopo aver valutato la proposta ricevuta, e comunque entro la scadenza del ………, dovrà decidere se aderire o meno alla predeterminazione del reddito imponibile come proposto dall’Agenzia.
La valutazione se aderire o meno al concordato, andrà effettuata con molta attenzione e tenendo in considerazione diversi aspetti; l’eventuale risparmio o aggravio di imposte è solo uno degli elementi da valutare.
Siamo a disposizione per assistervi sia nella compilazione del Modello CPB 25/26 congiuntamente al modello ISA riferito al periodo d’imposta 2024, che nella successiva analisi di convenienza tra l’offerta ricevuta e le vostre previsioni, anche in diversi scenari.